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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR 26 4 1986 n 131 | Art. 9 – Art. 19

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Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Sezione: Titolo II – Registrazione degli atti

Specifica: Art. 9 – Art. 19

Art. 9 Ufficio competente.
1. in vigore dal 29/11/2006 ripristinato per effetto di: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 6 convertito Note: Ripristino
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e’ l’ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell’art. 10.
2. La registrazione di tutti gli altri atti puo’ essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

Art. 10 Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
1. in vigore dal 01/01/2007 modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonche’ i rappresentanti delle societa’ o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa’ o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 15;
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita’ per la conclusione degli affari.

Articolo 11 – Richiesta di registrazione degli atti scritti.

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 10 devono presentare, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare l’originale dell’atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all’ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell’atto siano stati formati piu’ originali, il richiedente puo’ presentarne anche piu’ di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell’art. 16.

4. I soggetti indicati alla lettera d) dell’art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell’art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.

5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del registro competente la traduzione e’ effettuata da persona all’uopo incaricata dal presidente del tribunale.

6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l’osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e’ ammesso, per legge, l’uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell’atto.

7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

In vigore dal 6 luglio 2011 Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

Art. 12 Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa’ ed enti esteri.
1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17, presentando all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita’ e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all’art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa’ o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa’ o ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita’ di atto.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 13 Obblighi dei cancellieri.
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e’ stato emanato.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e’ stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all’art. 4.

Art. 14 Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione.
1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorita’ giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all’art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l’atto e’ divenuto altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all’ufficio che ha provveduto all’approvazione od omologazione dell’atto devono, entro cinque giorni dall’emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All’atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 15 Registrazione d’ufficio.
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 la registrazione e’ eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche’ per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e’ eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili.
b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l’amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi.
c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell’art. 3 e per le operazioni di cui all’art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti.
d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell’art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita’ commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarita’ dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e’ intervenuta la decadenza di cui all’art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 1 e’ ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 16 Esecuzione della registrazione.
1. Salvo quanto disposto nell’art. 17, la registrazione e’ eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio, con la data del giorno in cui e’ stata richiesta.
2. L’ufficio puo’ differire la liquidazione dell’imposta per non piu’ di tre giorni: il differimento non e’ consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro un termine di decadenza.
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalita’ relative all’esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. L’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell’atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e’ stata eseguita a debito; l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione e stata eseguita con il pagamento dell’imposta in misura fissa a norma dell’art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.
6. Eseguita la registrazione, l’ufficio restituisce al richiedente l’originale dell’atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l’ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione e’ avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l’ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 17 Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 17
1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche’ per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e’ liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui e’ stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e’ sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 17, comma 1, lett. c) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158).
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta puo’ essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita’ successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualita’ successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita’ di cui al comma 1.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione puo’ essere assolto presentando all’ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell’anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita’ e il domicilio nonche’ il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

Art. 18 Effetti della registrazione.
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.
2. L’ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell’art. 16 ed i modelli di cui all’art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e’ stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali e’ ancora in possesso nonche’ delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo’ avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall’art 17 in luogo del rilascio della copia e’ attestato il contenuto del modello di versamento.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 19 Denuncia di eventi successivi alla registrazione.
1. L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e’ stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 e’ elevato a sessanta giorni se l’evento dedotto in condizione e’ connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
3. (Abrogato)
Testo: in vigore dal 01/01/2000

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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