Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Sezione: Tabella
Specifica: Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Tabella art. 1 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici.
1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 2 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.
1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorita’ giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 3 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Atti producibili in procedimenti non contenziosi.
1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d’ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico.
b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.
Nota:
Ai fini della lettera b) all’atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e’ assoggettato a tributo.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 4 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Atti di ultima volonta’.
1. Atti di ultima volonta’
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 5 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva.
1. Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all’appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l’estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 6 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 7 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Materia assicurativa e finanziaria.
1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche’ ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell’assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all’emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 8 Atti per i quali non vi e’ l’obbligo di chiedere la registrazione. Azioni, obbligazioni e titoli vari.
1. in vigore dal 31/12/2007 modificato da: DL del 31/12/2007 n. 248 art. 37 convertito
1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall’articolo 2 della Tariffa, parte seconda.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l’art. 2 della parte seconda della tariffa.
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Tabella art. 9 Atti per i quali non vi e’ l’obbligo di chiedere la registrazione. Atti societari.
1.: in vigore dal 31/12/2007 modificato da: DL del 31/12/2007 n. 248 art. 37 convertito
1. Atti propri delle societa’ ed enti di cui all’articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche’ quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa’ cooperative e loro consorzi e delle societa’ di mutuo soccorso.
Tabella art. 10 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.
1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all’art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 11 Atti per i quali non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione.
1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Tabella art. 11 – bis Atti di natura traslativa o dichiarativa
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Testo: in vigore dal 01/01/1998 con effetto dal 01/01/1999
Tabella art. 11 – ter Verbali di gara o d’incontro – dichiarazioni di nomina
1. Verbali di gara o d’incontro, dichiarazioni di nomina di cui all’articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redattti o ricevuti dai notai delegati.
Testo: in vigore dal 18/05/1999
Tabella art. 11 – quater Movimenti o partiti politici.
1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
(N.D.R.: Il presente articolo, aggiunto come 11-ter dall’art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, e’ da ritenersi 11-quater in quanto l’art. 11-ter era stato gia’ aggiunto dall’art. 19, L. 13 maggio 1999, n. 133).
Testo: in vigore dal 05/06/1999
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.