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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR 26 4 1986 n 131 | Parte prima -Atti soggetti a registrazione in termine fisso

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Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Sezione: Tariffa

Specifica: Parte prima -Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Tariffa parte 1 art. 1 Atti soggetti a registrazione in termine fisso.
In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita’ e i trasferimenti coattivi: 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento
Se il trasferimento e’ effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento

Note:
I) (nota abrogata);
II) (nota abrogata);
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attivita’ ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attivita’ il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e’ situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita’ immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonche’ irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.
II-ter) (nota abrogata)
II-quater) (nota abrogata)
II-quinquies) (nota abrogata)
II-sexies) Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di leasing finanziario, si considera, in luogo dell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogo dell’atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.

 

Tariffa parte 1 art. 2 Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti traslativi e di conferimento.
1. in vigore dal 01/02/2005 modificato da: L del 30/12/2004 n. 311 Allegato 2
1. Atti di cui al comma 1 dell’art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 3%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita’ montane ……………………………………………… euro 168,00
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell’art. 1 e nel successivo articolo 7 ………………………………………….. euro 168,00

Tariffa parte 1 art. 2 – bis Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Testo: in vigore dal 03/10/2006 al 29/11/2006 inserito da: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 6 convertito
1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte. Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari: devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Tariffa parte 1 art. 3 Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti di natura dichiarativa.
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 …………………………….. 1%
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Tariffa parte 1 art. 4 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari.

In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole:
a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio
1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all’art. 1
2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%
3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa euro 168,00 (1)
4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7
5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 168,00 (1)
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00(1)
b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 168,00 (1)
c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00 (1)
d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 168,00 (1)
2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa euro 168,00 (1)
f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del Testo unico euro 168,00 (1)
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (1)
Note:
I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L’imposta di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all’imposta nella misura fissa di euro 168,00 (1) se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Tariffa parte 1 art. 5 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali.
(N.D.R.: Ai sensi dell’art.1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n.311, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unita’ immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i resupposti, non sono registrati.)
In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
1. Locazioni e affitti di beni immobili:
a) quando hanno per oggetto fondi rustici ………………… 0,50% a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:…. 1 per cento
b) in ogni altro caso ………………………………….. 2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%
3. Concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative ………………………………….. 0,50% 4. Contratti di comodato di beni immobili …………………… euro 168,00 (1)
________
NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta’ del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita’; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e’ assoggettata all’imposta nella misura fissa di euro 67,00. II) In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo’ essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all’articolo 17, comma 3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non puo’ essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Tariffa parte 1 art. 6 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessione di crediti.
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge …………………. 0,50%

Nota:
Le garanzie personali prestate in solido da piu’ soggetti danno luogo all’applicazione di una sola imposta, salva l’applicazione dell’imposta fissa per quelle non contestuali.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Tariffa parte 1 art. 7 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di natura traslativa di diritti su veicoli.
1.in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005 modificato da: L del 30/12/2004 n. 311 Allegato 2
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a) (soppresso)
b) (soppresso)
c) (soppresso)
d) (soppresso)
e) (soppresso)
f) unita’ da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto …….. euro 71,00
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto ……… euro 142,00
2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto ……. euro 404,00
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto ….. euro 607,00
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto … euro 809,00
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto …. euro 1.011,00
3) navi ………………………………………… euro 5.055,00

Tariffa parte 1 art. 8 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari.
NdR: Con sentenza n. 202 dell’11 giugno 2003 la Corte Costituziona le ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8, lett b), della Tariffa parte prima, nella parte in cui non esenta dall’imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148 del Cod.Civ. nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli. Il disposto della lettera f) del comma 1 non risulta piu’ applicabile in seguito alla Corte cost. 10 maggio 1999, n.154. Vedasi la cir. 16 marzo 2000 n. 49/E.
In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
Nota:
Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154. Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154.
1. Atti dell’autorita’ giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita’ da diporto ovvero su altri beni e diritti…… …………………….. le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura……………………………………….. 3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ……………….. euro 168,00 (1)
e) che dichiarano la nullita’ o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorche’ portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto ……………………. euro 168,00 (1)
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche’ recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia’ facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni ………………… euro 168,00 (1)
g) di omologazione ………………………………. euro 168,00 (1)
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento
———
Note:
I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell’art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all’imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprieta’ di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all’imposta secondo le disposizioni dell’art. 1 della tariffa.
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Art. 8-bis.

In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.
1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell’articolo 1, ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento.
NOTE
I) Per le cessioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter l’imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto

 

Tariffa parte 1 art. 9 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale …………………… 3%

Testo: in vigore dal 01/07/1986

Tariffa parte 1 art. 10 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Contratti preliminari.
In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
1. Contratti preliminari di ogni specie ………………….. euro 168,00 (1)
———-
Nota: Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l’imposta pagata e’ imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Tariffa parte 1 art. 11 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private.
In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all’art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa’ o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5,11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali e’ prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa …….. euro 168,00 (1)
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Tariffa parte 1 art. 11 – bis Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le ONLUS.

In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale: ……………….. euro 168,00.(1)
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Tariffa parte 1 art. 11 – ter Istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private.
In vigore dal 12/09/2013
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private………………………. euro 168,00(1)
__________________
(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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