Norma: DPR 22/12/1986 n. 917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Sezione: Titolo II – Imposta sul Reddito delle Società
Specifica: Capo I – Soggetti passivi e Disposizioni Generali
Art. 72 Presupposto dell’imposta.
1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle societa’ e’ il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
Art. 73 Soggetti passivi.
In vigore dal 09/04/2014
Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 44 Articolo 12
Nota:
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa’ e dagli enti indicati nel comma 1, lettere a) e b) del presente articolo e’ ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del citato art. 1 decreto-legge n. 201 del 2011.
1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:
a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione, nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;(1)(4)
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, nonche’ i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;(4)
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;(3)
d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa’, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa’ e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. .
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di societa’ ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa’ o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e’ individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa’.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche’ il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche’ dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
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(1) Vedi art. 11 D.L. 34 30/04/2019.
(2) Vedi comma 574, 696 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.
(3) Vedi comma 3-ter art. 35 D.L. n. 18 17/03/2020.
(4) Vedi anche art. 110 D.L. 104 14/08/2020.
Art. 74 Stato ed enti pubblici.
In vigore dal 25/12/2019
Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 57
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita’ giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita’ montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell’attivita’ commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche’ l’esercizio di attivita’ previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
Art. 75 Base imponibile.
1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa’ e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le societa’ e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
2. Le societa’ residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
Art. 76 Periodo d’imposta.
In vigore dal 02/12/2005
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5
1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e’ costituito dall’esercizio o periodo di gestione della societa’ o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non e’ determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o e’ determinata in due o piu’ anni, il periodo di imposta e’ costituito dall’anno solare.
3. (Comma abrogato)
Art. 77 Aliquota dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
1. L’imposta e’ commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (1).
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(1) Per la maggiorazione dell’aliquota alle societa’ di comodo vedasi l’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Per l’applicazione di un’addizionale, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che esercitano attivita’ assicurativa vedasi l’art. 2, comma 2 decreto-legge 30 novembre 2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5 e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208.Vedi comma 716 e 718 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.
Art. 78 Detrazione d’imposta per oneri.
In vigore dal 01/01/2014
Modificato da: Decreto-legge del 28/12/2013 n. 149 Articolo 14
1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies).
Art. 79 Scomputo degli acconti.
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche’ non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare e’ calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
Art. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze. (ex art. 94)
In vigore dal 02/12/2005
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5
1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e’ superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.