Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Sezione: Titolo I – Disposizioni generali
Specifica: Art. 1 – Art. 8
Art. 1 Oggetto dell’imposta.
L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 2 Atti soggetti a registrazione.
1. in vigore dal 29/11/2006 ripristinato per effetto di: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 6 convertito Note: Ripristino
1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3; c) le operazioni delle societa’ ed enti esteri indicate nell’art. 4;
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta’ ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.
Art. 3 Contratti verbali.
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell’art. 22.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 4 Operazioni di societa’ ed enti esteri.
1. Sono soggetti a registrazione:
a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di societa’ di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle societa’, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita’ giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero;
b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita’ economica europea;
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita’ economica europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita’ economica europea;
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita’ economica europea, della sede dell’amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche’ non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva della Comunita’ economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita’ economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita’ economica europea, sempreche’ non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell’amministrazione ne’ quella legale in uno Stato della Comunita’ economica europea, sempreche’, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita’ economica europea, l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell’amministrazione ne’ quella legale in uno Stato della Comunita’ economica europea;
h) l’istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell’oggetto principale dell’impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita’ economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso.
In vigore dal 01/01/2018
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non e’ dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche’ alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
Art. 6 Caso d’uso.
1. Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attivita’ amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 7 Atti non soggetti a registrazione.
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e’ obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta e’ dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Testo: in vigore dal 01/01/1999
Art. 8 Registrazione volontaria.
1. Chiunque vi abbia interesse puo’ richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.