Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo I – Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)
Specifica: Capo I Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Il lavoro e’ tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (secondo i principi della Carta del lavoro). (1) (2)
(1) Articolo modificato dall’Art. 3, decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.
(2) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(L’ordinamento delle categorie professionali e’ stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorita’ governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.) (1)
(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 2062 Esercizio professionale delle attivita’ economiche.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
L’esercizio professionale delle attivita’ economiche e’ disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative). (1)
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, 1943, n. 721. disposta con regio decreto-legge 9 agosto 1943.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.