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Normativa Fiscale
1 Gennaio 1970

Normativa Fiscale Irap | Art. 1 – Art. 15-97

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Norma: Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446 Istituzione dell’ Imposta Regionale sulle Attivita’ Produttive.

Sezione: Titolo I – Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive

Specifica: Art. 1 – Art. 15

 

Art. 1 Istituzione dell’imposta
1. E’ istituita l’imposta regionale sulle attivita’ produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L’imposta ha carattere reale e non e’ deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 2 Presupposto dell’imposta
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Presupposto dell’imposta e’ l’esercizio abituale di una attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attivita’ svolta presso le medesime strutture piu’ del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attivita’ svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione e’ comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 3 Soggetti passivi. 
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta:
a) le societa’ e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche’ le persone fisiche esercenti attivita’ commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa’ semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 1) legge 28 dicembre 2015 n. 208) (1);
e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche’ le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche’ le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
2. Non sono soggetti passivi dell’imposta:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa’ di investimento a capitale variabile;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo 13;
c-bis) i soggetti che esercitano una attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonche’ le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2).
(1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 1) legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 2) legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

Art. 4 Base imponibile. 
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attivita’ esercitata nel territorio della regione.
2. Se l’attivita’ e’ esercitata nel territorio di piu’ regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita’, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e societa’ finanziarie, ad eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e’ domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attivita’ esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale (1).
3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: “Conferenza Stato-regioni”.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 70, lett. b) legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

Art. 5 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
In vigore dal 01/03/2017
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita’ di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e’ determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonche’ dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, cosi’ come risultanti dal conto economico dell’esercizio (2).
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile e’ determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonche’ i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche’ le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
(1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
(2) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, come modificato dall’art. 13-bis, comma 3 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 5, 6, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016.

 

Art. 5 – bis Determinazione del valore della produzione netta delle societa’ di persone e delle imprese individuali.

In vigore dal 01/01/2017
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile e’ determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e’ determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66 (2).
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita’ ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5. L’opzione e’ irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalita’ e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l’opzione e’ irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
(1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
(2) Vedasi anche l’art. 1, comma 21 legge 11 dicembre 2016 n. 232.

 

Art. 6 Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e societa’ finanziari.
In vigore dal 12/01/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12
1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e’ determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita’ agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (2).
2. Per le societa’ di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.
3. Per le societa’ di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le societa’ di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi’ come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita’ ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e’ determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e’ comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per le societa’ di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche’ le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. (1)
9. Per le societa’ di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile e’ determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 82, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui al presente comma, come modificato dal comma 3 del citato art.82, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al presente comma sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. Successivamente il comma 8 del presente articolo e’ stato così modificato dall’art. 1, comma 68 legge 28 dicembre 2015 n. 208 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(2) Lettera cosi’ sostituita dall’art. 16, comma 6, lett. a) decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83. Per l’applicazione di tale disposizione vedasi i commi 7, 8, 9 e 10 del citato art. 16 decreto-legge n. 83 del 2015.
(3) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Vedi anche comma 1068 art.1 L. 145 30/12/2018.

Art. 7 Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto-legge del 27/06/2015 n. 83 Articolo 16
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e’ determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (2).
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche’ i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (1)
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche’ le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi’ come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformita’ ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’IVASS con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.
(1) Ai sensi dell’art. 82, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui al presente comma, come modificato dal comma 3 del citato art.82, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al presente comma sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. Vedasi anche il comma 5 dell’art. 82 D.L. n. 112 del 2008.
(2) Lettera cosi’ sostituita dall’art. 16, comma 6, lett. b) decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83. Per l’applicazione di tale disposizione vedasi i commi 8, 9 e 10 del citato art. 16 decreto-legge n. 83 del 2015.
(3) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

Art. 8 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c)
1. Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile e’ determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita’ esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono cosi’ come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

 

Art. 9 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d). 
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Per gli esercenti attivita’ di allevamento di animali di cui all’articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile e’ determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita’ di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (2).
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta’ di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell’articolo 5. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all’articolo 19 ed ha effetto dall’inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attivita’ agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa’ e enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle societa’ di cui alla successiva lettera b), la base imponibile e’ determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 5.
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 70, lett. c), n. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 70, lett. c), n. 2 legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 10 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e).
1. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita’ non commerciali, la base imponibile e’ determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche’ per attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche’ le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita’ commerciali la base imponibile a queste relativa e’ determinata secondo la disposizione dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita’ commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
La base imponibile relativa alle altre attivita’ e’ determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati e’ ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attivita’ commerciali.
Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita’ commerciali, l’ammontare degli stessi e’ ridotto di un importo imputabile alle attivita’ commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.
3. (Comma abrogato).
4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e’ determinata:
a) per le societa’ ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le societa’ ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell’articolo 8;
c) (lettera abrogata).
5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo le attivita’ commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.
Testo: in vigore dal 02/10/2003

 

Art. 10 – bis Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis.
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e’ determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), nonche’ per attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche’ dalle universita’, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale per i quali la base imponibile e’ determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita’ commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita’ commerciali secondo le disposizioni dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita’ commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita’ e’ determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati e’ ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attivita’ commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita’ commerciali, l’ammontare degli stessi e’ ridotto di un importo imputabile alle attivita’ commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attivita’ commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all’articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
(N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 dello stesso DLG 506/99.)
Testo: in vigore dal 01/01/2003

 

Art. 11 Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita’ alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita’ agli scopi di tali consorzi (1);
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche’ per quelli di eta’ inferiore ai 35 anni;
3) Abrogato da: comma 1085 art. 1 L. 145 30/12/2018 [per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche’ per quelli di eta’ inferiore ai 35 anni; tale deduzione e’ alternativa a quella di cui al numero 2), e puo’ essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;]
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche’, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettivita’ degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) (numero abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 2) legge 24 dicembre 2007, n. 244);
2) i compensi per attivita’ commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche’ i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) I costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) I compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell’articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) (Numero abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 2) legge 24 dicembre 2007 n. 244).
1-bis. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita’ di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3) legge 24 dicembre 2007 n. 244).
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3) legge 24 dicembre 2007 n. 244).
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3) legge 24 dicembre 2007 n. 244).
4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e’ aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 (2).
4-bis.1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attivita’ in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all’anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita’ di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attivita’ commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita’ istituzionali, l’importo e’ ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.
4-quater. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, e’ deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d’imposta in cui e’ avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui e’ avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’ controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e’ individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attivita’ commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attivita’. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attivita’ istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita’ del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attivita’ commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attivita’ istituzionale all’attivita’ commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita’ che assorbono anche solo in parte attivita’ di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attivita’ sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita’ del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu’ rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 132, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147).
4-sexies. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3) legge 24 dicembre 2007 n. 244).
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo’ comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e’ alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1.
4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e’ ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. La deduzione di cui al periodo precedente e’ ammessa altresi’, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.(3)
——————-

(1) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 988 legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 123 legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
(3) Vedi anche il comma 116 dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

 

Art. 11 – bis(soppresso) Variazioni fiscali del valore della produzione netta.
1. Testo: soppresso dal 01/01/2008 soppresso da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi’ come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall’articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.

 

Art. 12 Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita’ produttive anche all’estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 2, e’ scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall’esercizio di attivita’ commerciali, di arti o professioni o da attivita’ non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. Qualora le suddette attivita’ o imprese siano esercitate nel territorio di piu’ regioni si applica la disposizione dell’articolo 4, comma 2 (2).
2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione e’ determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attivita’ produttive mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell’articolo 5, e’ scomputata dalla base imponibile.
(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 70, lett. d) legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

Art. 13 Disposizioni concernenti il GEIE
1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell’articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente e’ determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5, ed e’ imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’articolo 4, comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.
3. Ciascun membro del gruppo e’ obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 14 Periodo di imposta
1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta e’ determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 15 Spettanza dell’imposta
1. L’imposta e’ dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta e’ realizzato.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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