Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito
Sezione: Titolo I – Riscossione delle imposte
Specifica: Capo I – Versamenti diretti
Art. 1 Modalita’ di riscossione.
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all’esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Testo in vigore dal 01/01/1974
Art. 2 Riscossione per ritenuta diretta.
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita’ previste dalle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.
Testo in vigore dal 01/01/1974
Art. 3 Riscossione mediante versamenti diretti.
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
2) (soppresso);
3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
4) (soppresso);
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l’imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta’ di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n.1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, comma 1, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, comma 2, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Testo in vigore dal 01/01/2001
Art. 3 – bis Versamento diretto dell’Irpef.
Il versamento dell’Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo’ essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita’ di rilascio dell’attestazione, nonche’ le modalita’ per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.
Testo in vigore dal 17/04/1977
Art. 4 Acconti d’ imposta.
Testo: soppresso dal 05/12/1975
Art. 5 Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.
Testo: soppresso dal 01/01/1998
Art. 5 – bis Versamento ad ufficio incompetente.
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e’ prescritto il versamento ad una esattoria e’ valido, fermo restando il diritto dell’esattore competente all’attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verra’ effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto all’esattoria di imposte per le quali e’ prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e’ valido. All’esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93.
Testo in vigore dal 30/06/1979 con effetto dal 01/01/1974
Art. 6 Distinta dei versamenti diretti.
Il versamento diretto e’ ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalita’ del contribuente, il domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita’ del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
L’esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L’esattoria non puo’ rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche’ nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.
Testo in vigore dal 20/01/1977 con effetto dal 01/01/1974
Art. 7 Versamento diretto mediante conti correnti postali.
Il versamento diretto puo’ essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato all’esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.
Testo in vigore dal 20/09/1990 con effetto dal 01/01/1990
Art. 8 Termini per il versamento diretto.
in vigore dal 26/07/2005 modificato da: DLG del 30/05/2005 n. 143 art. 2
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato all’esattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e’ stata operata la ritenuta prevista dall’art. 3, comma 1, n. 1) e dal comma 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2;
2) (numero soppresso);
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell’articolo 3, primo comma, ed ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti previsti dall’art. 3, comma 2, lett. e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lettera d);
4) (numero soppresso);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall’articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Comma abrogato)
Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita’ da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 9 Mancato o ritardato versamento diretto.
Testo: soppresso dal 21/09/1999
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.