5. Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un’attività ritenuta ammortizzabile secondo quanto disposto dallo IAS 16.31 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell’attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, l’aliquota applicata in precedenza è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.
Data di approvazione: agosto 1999.
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