Nel bilancio consolidato va stanziato un fondo per le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate, ad eccezione dei casi in cui tali utili non saranno soggetti a tassazione al momento in cui verranno distribuiti alla società controllante; in considerazione del credito d’imposta di cui beneficerà la controllante stessa [1].
Tuttavia, tali imposte possono non essere stanziate nei casi e nei limiti in cui si possa ragionevolmente dimostrare che gli utili sono stati e continueranno ad essere reinvestiti indefinitamente attraverso una politica di reinvestimento permanente degli utili e di permanente mantenimento delle partecipazioni; di ciò va data illustrazione nella nota integrativa. Se a seguito di impreviste situazioni i piani di reinvestimento vengono modificati, vanno stanziate le imposte sugli utili indivisi delle controllate nell’esercizio in cui si verifica la nuova situazione.
Gli stessi principi valgono anche per il caso di applicazione nel bilancio consolidato del metodo del patrimonio netto alle controllate per le quali non esistono le condizioni per il consolidamento.
Per le partecipazioni d’influenza notevole (cosiddette collegate) per le quali la capogruppo non ha il potere di decidere sulla distribuzione dei dividendi, che vanno valutate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto, va considerato l’effetto fiscale completo. Infatti, nel caso in cui la partecipante decidesse di alienare la partecipazione, non potrebbe deliberare la distribuzione degli utili indivisi per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, per dette partecipazioni tali imposte possono non essere stanziate se, oltre al mantenimento permanente della partecipazione, sia dimostrata, pur in assenza di maggioranza, l’esistenza di una politica di reinvestimento permanente degli utili indivisi della partecipata da accordi tra i soci.
Nei casi in cui la partecipante segue il metodo del costo e fornisce in nota integrativa gli effetti sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero ottenuti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, tali effetti vanno determinati assumendo l’onere fiscale che si avrebbe qualora gli utili venissero ricevuti come dividendi, purché di ciò venga data evidenza. In altri termini, va seguito lo stesso criterio con cui si applica il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato.