Il presente documento ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio dei lavori in corso eseguiti su ordinazione, nonché dei ricavi, dei costi e delle altre voci di bilancio ad essi associati. Tali sono i lavori in esecuzione di commesse affidate con contratti di appalto o ad altri aventi contenuti economici simili (quali la vendita di cosa futura, taluni tipi di concessioni amministrative per la realizzazione di un’opera, ecc., concernenti la costruzione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, ecc.), la fornitura di servizi direttamente correlati alla costruzione di un’opera (progettazione), la fornitura di beni eseguiti su ordinazione, ovvero la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.
Caratteristica dei lavori su ordinazione è quella di aver per oggetto beni approntati appositamente per il committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste, con esclusione dei beni che normalmente l’impresa produce per magazzino e vende successivamente.
La valutazione di tali lavori è funzionale alla determinazione dei relativi ricavi e costi e quindi la riconoscimento dei conseguenti utili o perdite. Pertanto la principale tematica del presente documento è l’allocazione negli esercizi dei ricavi e dei costi e quindi degli utili o perdite conseguenti ai lavori su ordinazione. Per essi infatti si pongono problematiche particolari. Considerato che, già all’inizio dell’attività di produzione, il bene o il servizio è già stato commissionato, si ritiene appropriato riconoscere l’utile su tali lavori nel periodo, o nei periodi, in cui vengono eseguiti.
Il riconoscimento degli utili in funzione dell’avanzamento dell’attività di produzione si realizza attraverso la valutazione dei lavori con il «criterio della percentuale di completamento».
Il riconoscimento degli utili interamente alla ultimazione e consegna delle opere si realizza invece attraverso la valutazione dei lavori con il «criterio della commessa completata» in conformità ai principi enunciati nel Documento Principi Contabili n. 13 sulle rimanenze di magazzino.
In presenza di lavori di durata ultrannuale, il criterio della percentuale di completamento, pur se non espressamente imposto dall’art. 2426 Codice civile, appare meglio rispondere alla disciplina generale di bilancio ed in particolare al principio della competenza, ed è quindi quello più comunemente adottato, oltre che essere il solo criterio previsto dall’International Accounting Standard n. 11.
Nel caso di commesse a breve termine, il criterio della percentuale di completamento, non precluso dalla attuale normativa vigente, trova raramente riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla vigente normativa fiscale, in quanto il criterio della commessa completata, se costantemente applicato, di norma non pone problemi di distorsione dei risultati d’esercizio, come invece si verifica nel caso delle commesse a lungo termine.
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti