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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Bilancio d esercizio finalita e postulati Finalita e postulati del bilancio d esercizio | secondo i principi contabili – Postulati del bilancio d’esercizio

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La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili.

I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l’individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.

I corretti principi contabili sono quei principi che hanno autorevole sostegno ed avallo della dottrina ragioneristica più evoluta e degli esperti amministrativi oculati e competenti, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale. Tali principi nel quadro della normativa civilistica in vigore in materia di bilancio e dei postulati del bilancio, la interpretano, ne definiscono da un punto di vista ragioneristico i concetti, la portata ed i limiti e ove necessario, la integrano, affinché il bilancio possa raggiungere le proprie finalità. Tali finalità consistono nel rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio aziendale, ossia la situazione patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni e, tra esse, il risultato economico dell’esercizio. Tali principi possono evolversi nel tempo in relazione ai cambiamenti economici e sociali, all’evoluzione della dottrina ragioneristica e della legislazione civilistica.

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati.

I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici. I principali postulati sono i seguenti:

– Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione.

– Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

– Comprensibilità (chiarezza).

– Neutralità (imparzialità):

– incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l’inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore;

– incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con la determinazione del reddito fiscale.

– Prudenza.

– Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.

– Comparabilità.

– Omogeneità.

– Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.

– Competenza.

– Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

– Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento.

– Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.

– Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.

– Verificabilità dell’informazione.

I principi contabili applicati costituiranno oggetto di documenti separati.

UTILITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO PER I DESTINATARI E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE

Il bilancio d’esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti.

Mentre il bilancio di esercizio dà in prevalenza informazioni sul presente e sul passato, molti degli atti economici compiuti dai destinatari dei bilanci riguardano il futuro.

I creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito. Gli azionisti e coloro che sono interessati all’acquisto di azioni analizzano, fra l’altro, gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-finanziaria del presente al fine di dedurre orientamenti sul futuro andamento degli utili, per valutare il prezzo d’acquisto delle azioni e la capacità di produrre redditi e quindi di originare dividendi.

Affinché gli investitori ed altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intellegibili. L’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d’esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.

PREVALENZA DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI SU QUELLI FORMALI

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

La sostanza rappresenta l’essenza necessaria dell’evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l’essenza dell’operazione è facilmente intellegibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l’aspetto sostanziale e l’aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica.

Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa, ecc.). L’identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell’operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali.

La sostanza economica dell’operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell’evento nel bilancio, affinché quest’ ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Ad esempio, nel caso di riporto, i titoli oggetto del contratto devono essere rilevati nel bilancio del venditore in quanto l’operazione in base alla sostanza economica costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento [2].

Individuata la sostanza economica dell’operazione bisogna altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Infatti, vi sono situazioni nelle quali:

a) le norme civilistiche relative a particolari fattispecie possono imporre una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell’operazione (ad esempio, ciò si verifica nel caso in cui l’interpretazione prevalente della norma civilistica dovesse continuare a precludere al locatario, in un’operazione di leasing finanziario, l’iscrizione dei beni presi a leasing tra le immobilizzazioni, identificati in una classe separata, come previsto dalla metodologia del leasing finanziario);

b) le norme civilistiche impongono la rilevazione dell’operazione in base agli aspetti formali ma non impediscono che gli effetti dell’operazione possano essere trattati contabilmente secondo gli aspetti sostanziali. Ad esempio, l’operazione di vendita (“sale”) e concomitante operazione di leasing finanziario (“lease back”) costituisce da un punto di vista sostanziale un’operazione di finanziamento; in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il relativo contratto non può essere ignorato, ma la norma civilistica non impedisce il differimento della plusvalenza che va accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing finanziario;

c) le norme tributarie impongono una contabilizzazione ovvero la richiedono come condizione per conseguire benefici fiscali altrimenti non ottenibili rispetto ad una contabilizzazione basata sulla sostanza economica.

Nelle situazioni di cui ai punti a) e c) nelle quali la contabilizzazione non può effettuarsi in base alla sostanza dell’operazione si devono fornire nella nota integrativa tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari) atti ad esprimerla. Tra tali informazioni risultano anche gli effetti di tale impostazione sostanziale sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio, affinché il bilancio possa raggiungere le sue finalità di chiarezza nella redazione e di rappresentazione veritiera e corretta in precedenza richiamate e possa quindi rispettare i postulati del bilancio stesso. Tali informazioni complementari, anche se fornite dall’azienda, sono ritenute di rilevanza tale che si raccomanda agli organi preposti al controllo del bilancio di darne anch’ essi evidenza nelle proprie relazioni nella forma appropriata.

Quanto appena detto si applica anche ai casi di difformità di specifiche disposizioni di legge rispetto ai postulati di bilancio, in quanto ai fini della informativa complementare le predette difformità sono da equiparare ai casi di contrasto tra aspetti sostanziali e formali.

Nelle situazioni di cui al precedente punto b), gli effetti dell’operazione vanno trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire le necessarie informazioni nella nota integrativa.

Le più ricorrenti tra le predette fattispecie particolari verranno trattate nei documenti relativi alle singole poste di bilancio.

Va tuttavia rilevato che vi sono numerose operazioni svolte dalle aziende che rientrano nelle fattispecie nelle quali gli aspetti formali e quelli sostanziali concordano e, pertanto, la contabilizzazione deve essere effettuata, nel rispetto della normativa e dei postulati del bilancio, in base alla sostanza dell’operazione, la quale costituisce l’elemento prevalente.

COMPRENSIBILITA’ (CHIAREZZA)

Il bilancio d’esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l’intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l’informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.

Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d’esercizio sono:

a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni; b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d’esercizio;

c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della “gestione tipica” dagli altri costi e ricavi d’esercizio.

NEUTRALITA’ (IMPARZIALITA’)

Il bilancio d’esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

Alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di stima anche nell’applicazione di concetti rigidi. Ad esempio, la determinazione della vita economica (utile) degli impianti, la svalutazione del magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la formazione e determinazione dei costi, implicano un processo di stima. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l’imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti di ragioneria a cui la preparazione del bilancio deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e l’onestà. L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente ed onesta del procedimento di formazione del bilancio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

Le politiche di livellamento dei redditi, cioè le politiche che realizzano il conguaglio dei risultati d’esercizio mediante taciti accantonamenti nei “periodi favorevoli” e tacite utilizzazioni nei “periodi sfavorevoli”, contrastano con le finalità del bilancio d’esercizio. L’imparzialità contabile assieme alla costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo debbono assicurare la determinazione del reddito d’esercizio in modo svincolato dal succedersi di “fasi favorevoli” e di “fasi sfavorevoli”. Il reddito di esercizio che scaturisce dal procedimento di formazione del bilancio deve costituire il “reddito prodotto”, cioè conseguito dall’impresa nel periodo amministrativo. Le politiche di livellamento dei dividendi possono invece essere realizzate formando o sciogliendo riserve palesi di utile.

Due aspetti significativi della neutralità sono i seguenti:

Incompatibilità delle finalità del bilancio d’esercizio con l’inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore

Non rientra tra le finalità del bilancio d’esercizio esporre valutazioni di cessione o riflettere le conclusioni dell’acquirente. Anche se un bilancio di cessione viene preparato ad hoc sulla base di procedimenti di valutazione che sono ovviamente differenti da quelli di funzionamento, è da rilevare che le conclusioni del processo decisionale dell’acquirente sono espressione del rischio connaturato alla sua funzione di acquirente; pertanto, tali conclusioni non potranno trovare univoca valutazione quantitativa nel bilancio di cessione e tanto meno in quello di funzionamento.

Incompatibilità delle finalità del bilancio d’esercizio con la determinazione del reddito fiscale

Le finalità del bilancio d’esercizio non si identificano con la determinazione del reddito ai fini fiscali. Il bilancio d’esercizio deve esporre la passività fiscale dell’impresa, ma ciò non significa che il reddito economico debba identificarsi col reddito imponibile.

E’ indubbiamente auspicabile l’avvicinamento del reddito fiscale al reddito economico quale risulta da un attendibile bilancio d’esercizio.

Un più ampio riconoscimento delle esigenze economiche d’impresa da parte delle leggi fiscali non potrebbe risolversi che in una maggior attendibilità dei bilanci da parte delle imprese e nel rispetto delle condizioni di equilibrio aziendale. Finché esisteranno divergenze significative tra redditi economici e redditi fiscali, il procedimento di formazione dovrebbe sì tenere conto e rispecchiare le passività fiscali, ma non dovrebbe essere condizionato da finalità fiscali che dovrebbero invece essere circoscritte ad un diverso procedimento.

In altri termini, il procedimento formativo del bilancio di esercizio non dovrebbe uniformarsi con il procedimento formativo della dichiarazione dei redditi. Poiché detti processi sono tuttora diversi e non possono identificarsi, il processo formativo del reddito fiscale dovrebbe effettuarsi sulla base di strumenti appropriati (dichiarazione dei redditi, prospetti di raccordo, ecc.).

La separazione tra i due procedimenti è stata soltanto in parte realizzata dalla recente legislazione fiscale. Finché essa non verrà interamente realizzata (cioè, finché si dovranno adottare nella stesura del bilancio di esercizio alcuni principi fiscali espressamente richiesti dalla legge, seppure contrastanti con i principi contabili) sarà necessario classificare separatamente le poste di natura fiscale come previsto dallo schema di conto economico introdotto nella legislazione italiana per effetto della IV Direttiva CEE, contabilizzando le relative imposte differite con i principi e la metodologia che le governano [3], e fornendo l’effetto globale (patrimoniale ed economico) derivante dall’applicazione dei criteri fiscali rispetto a quelli di natura economica che l’impresa avrebbe dovuto adottare.

PRUDENZA

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio.I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l’arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l’andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell’attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali.

L’applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all’intera vita aziendale.

COMPARABILITA’

La comparabilità dipende generalmente dall’esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri.

Nell’ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

1. la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;

2. i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L’eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l’effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato (vedasi anche “continuità di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione”);

3. i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori, ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

La comparabilità tra bilanci di varie imprese è più complessa della comparabilità tra bilanci della stessa impresa. La maggior difficoltà si origina dall’esistenza di alternativi criteri di valutazione, per cui le differenze risultanti dalle comparazioni possono essere dovute a tali diversi criteri anziché alle diverse strutture d’impresa o alla diversa natura dei fatti economici, come sarebbe invece auspicabile. La completa comparabilità tra bilanci di varie imprese si verificherà solo nei limiti in cui sarà possibile la eliminazione dei criteri alternativi.

Finché tale obiettivo non verrà raggiunto, sarà necessario mettere in evidenza nel bilancio i criteri di valutazione adottati, le circostanze che giustificano i cambiamenti di criterio ed i loro effetti. Sarà inoltre necessario mettere in evidenza sia i cambiamenti apportati nel modo di esposizione delle voci di bilancio, sia i cambiamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria se essi non sono direttamente intellegibili dai prospetti di bilancio.

In particolare sta assumendo una rilevanza sempre maggiore la comparabilità tra i bilanci di imprese appartenenti a paesi diversi, a causa della crescita dei rapporti internazionali delle stesse.

OMOGENEITA’

L’omogeneità riguarda l’unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d’impresa devono essere espressi, ossia la moneta di conto.

CONTINUITA’ (COSTANZA) DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI ED IN PARTICOLARE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d’esercizio. La continuità di applicazione dei principi contabili, come definiti in precedenza, è una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Da quanto detto si deduce che l’indicazione dei cambiamenti nei principi contabili adottati, ed in particolare nei criteri di valutazione, e dei loro effetti è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio. In ogni caso, come già indicato ai fini della comparabilità, il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi in casi eccezionali, sia per frequenza che per natura dell’evento motivante, e la motivazione nonché l’effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati. I modi con cui tali cambiamenti ed i loro effetti devono essere posti in evidenza costituiranno oggetto di un documento separato.

COMPETENZA

L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La determinazione dei risultati d’esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

I principi che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito verranno sviluppati in un documento separato. Vengono qui di seguito precisati soltanto alcuni principi generali che verranno anch’ essi sviluppati nel predetto documento separato.

1. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

Regole particolari riguardando la rilevazione dei ricavi relativi a commesse a lungo termine, cioè a contratti relativi a beni il cui processo produttivo eccede l’anno. Per tali contratti i ricavi dovrebbero essere riconosciuti sulla base dell’avanzamento dei lavori nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti dai corretti principi contabili.

2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio.

Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (fifo, lifo o medio);

b) per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall’ammortamento;

c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell’esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l’utilità futura;

2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l’utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;

3) l’associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell’utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

SIGNIFICATIVITA’ E RILEVANZA DEI FATTI ECONOMICI AI FINI DELLA LORO PRESENTAZIONE IN BILANCIO

Il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall’applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d’esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

IL COSTO COME CRITERIO BASE DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO DELL’IMPRESA IN FUNZIONAMENTO

Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento.

Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un’impresa ha effettivamente sostenuto nel procurarsi un dato bene (fattore produttivo), possono così riassumersi:

A. I componenti del capitale costituiscono un sistema organico di beni destinato alla produzione di reddito e costituiscono costi anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l’acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.

B. Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.

C. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione. Non va però effettuata confusione tra costo come criterio di valutazione e costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In altri termini, il bilancio ha per obiettivo l’esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del valore. Tale confusione ha precluso talvolta il riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia del costo. Il procedimento di valutazione parte dal costo originario che misura la funzionalità originaria dei beni, ma la deve continuamente riesaminare per determinare la misura residua.

Il bilancio di esercizio è interessato solitamente alle diminuzioni di funzionalità dei beni destinati al processo produttivo e non ai suoi aumenti. L’aumento, come regola generale, è in contrasto con i postulati del bilancio d’esercizio, perché si concretizza in utili non realizzati. Assunto però il costo come criterio base, i corretti principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliranno i casi ed i modi con cui il costo va rettificato o sostituito per tenere conto della diminuita funzionalità (operatività o commerciabilità) e dei mutamenti di valore in situazioni speciali (quali ad esempio speciali situazioni od andamenti del mercato, mutato livello generale dei prezzi, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, ecc.) o per investimenti di particolare natura (quali le partecipazioni) che gli stessi corretti principi contabili identificheranno e definiranno. Qualora le ragioni che avevano reso necessaria una svalutazione in conformità ai corretti principi contabili vengano meno, gli stessi principi richiedono il ripristino del costo originario.

CONFORMITA’ DEL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO AI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

Il bilancio d’esercizio è il risultato delle funzioni di ragioneria e pertanto presuppone già alcuni procedimenti contabili e ne richiede altri per la sua formazione. Tali procedimenti possono così riassumersi:

A. Procedimenti di rilevazione che hanno lo scopo di identificare i fatti economico-tecnici, che costituiscono il tessuto della gestione aziendale, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli. Tali procedimenti si concretizzano nell’applicazione di metodi di registrazione dei fatti aziendali coordinati in sistema di scritture. Il predetto procedimento di rilevazione non si risolve nell’accumulo di valori anonimi e privi di significato contabile.

La rilevazione presuppone la scelta a priori di criteri contabili ben precisi; il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati; il bilancio si fa già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi e si completa con i procedimenti qui di seguito descritti.

B. Procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d’impresa, che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili. L’inventario contabile oltre ad essere uno strumento di controllo è un procedimento di valutazione. Con esso cioè si assolvono le seguenti funzioni:

– si raccolgono i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio;

– si riesaminano i saldi contabili e le altre informazioni per la completa applicazione dei prescelti criteri contabili e per tradurre tali dati in valori di bilancio.

C. Procedimenti di rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati conseguiti nell’esercizio.

Riassumendo, il procedimento contabile che sta alla base della preparazione del bilancio di esercizio consiste in una serie di operazioni che possono così raggrupparsi:

– Individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi.

– Analisi dei fatti amministrativi.

– Determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi.

– Identificazione dei conti da imputare.

– Registrazione dei fatti amministrativi.

– Predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conti in valori di bilancio.

– Preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

Il sistema contabile-amministrativo che sta alla base del procedimento di formazione del bilancio deve essere flessibile cioè capace di fornire i dati necessari per far fronte sia alle esigenze gestionali e direzionali sia a quelle di preparazione dei bilanci.

Tali dati debbono avere le seguenti caratteristiche:

– Analiticità.

– Verificabilità.

– Documentabilit?.

Il sistema contabile-amministrativo [4] adottato dall’impresa, deve assicurare – tramite un adeguato sistema informativo, i controlli interni, l’impiego di personale competente, la ripartizione di funzioni, le autorizzazioni, ecc., e rispettando il giusto rapporto tra costo del sistema di controllo e vantaggi derivanti – quanto segue:

– la conformit? dell’attivit? degli organi aziendali ai fini che l’impresa si propone ed alle direttive ricevute;

– la salvaguardia del patrimonio aziendale;

– l’attendibilit? dei dati;

– la disponibilit? in modo tempestivo dei dati.

Da quanto detto si desume che tutto il processo di formazione del bilancio si informa a corretti principi contabili.

FUNZIONE INFORMATIVA E COMPLETEZZA DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E DELLE ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE

Il bilancio d’esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilit? e l’attendibilit? del bilancio medesimo.

Tali informazioni sono ricomprese nella nota integrativa al bilancio che ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

La nota integrativa, infatti, è parte integrante del bilancio e costituisce un tutto inscindibile insieme allo stato patrimoniale ed al conto economico.

La nota integrativa non deve essere considerata una sostituzione della corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che possono essere attuate nel bilancio stesso. Nè d’altra parte deve essere eccessivamente lunga e complessa tale da celare ciò che l’informazione deve rivelare.

La nota integrativa deve invece presentarsi come elemento informativo di supporto indispensabile all’unitaria comprensione del bilancio.

VERIFICABILITA’ DELL’INFORMAZIONE

L’informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E RACCOMANDAZIONE

I principi generali riportati negli artt. 2423 e 2423- bis del Codice civile rappresentano le finalit? e i postulati di bilancio che il legislatore ha inteso richiamare specificatamente secondo quanto previsto dalla IV Direttiva CEE Tali finalit? e postulati sono coerenti con quelli previsti dalla dottrina ragionieristica e dalla migliore prassi.

Nel presente documento essi sono stati commentati e completati con altri postulati cui la legge ha rinviato. Tutti i postulati di bilancio che la legge non ha esplicitamente richiamato, ma a cui ha implicitamente rinviato e che sono individuati in questo documento, fanno parte integrante di quel complesso di principi generali cui si deve fare riferimento per la predisposizione del bilancio.

Considerato che il contenuto di questo documento è rappresentato dai principi basilari e di validit? generale per la stesura del bilancio, se ne raccomanda l’adozione.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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