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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Bilancio d esercizio finalita e postulati Finalita e postulati del bilancio d esercizio | secondo la legislazione civilistica

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Con il decreto legislativo 9-4-1991, n. 127, sono state attuate in Italia le Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato. L’obiettivo delle Direttive è stato quello di armonizzare le prassi dei vari paesi in materia di informativa di bilancio prevedendo un’ampia gamma di opzioni, ossia di possibilità di scelta.

Il DLgs 127/1991, nonostante sia stato largamente anticipato dalla migliore prassi e dottrina contabile, ha un impatto notevole in quanto esprime in modo più organico e puntuale, come sarà chiarito nei successivi documenti, le norme civilistiche di redazione del bilancio.

Le finalità ed i postulati del bilancio che ora sono specificamente richiamati dalla legge sono i seguenti:

1. L’articolo 2 del DLgs 127/1991, che innova l’art. 2423 del Codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest’ ultimo “deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Secondo la Relazione ministeriale la formula “rappresentare in modo veritiero e corretto” ha inteso costituire la fedele traduzione dell’espressione ” true and fair view” cui fa riferimento la Direttiva.

Inoltre secondo la stessa Relazione ministeriale, “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio – nè promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione ministeriale fa riferimento all’art. 2217 , comma 2, del Codice civile)” [1]. 2. Il 3o comma del predetto articolo 2423 del Codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Ciò sta a significare che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possano manifestare.

3. L’ultimo comma del medesimo articolo 2423 del Codice civile introduce l’obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l’applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta. Questa norma rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale.

4. L’art. 3 del DLgs 127/1991, che introduce nel Codice civile un nuovo art. 2423-bis , stabilisce alcuni postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio. La Relazione ministeriale indica al riguardo che nella nuova disciplina non sono state recepite tutte le regole contenute nella IV Direttiva (in particolare all’art. 31 ), in quanto alcune di esse erano ovvie o implicite in altre.

Sono stati esplicitati in modo formale i seguenti postulati:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;

2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente [2];

6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

In sostanza sono statuiti i principi: della prudenza (vedi numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra), della prospettiva di funzionamento dell’impresa (vedi numero 1 di cui sopra), della competenza (vedi numeri 3 e 4 di cui sopra) e della continuità dei criteri di valutazione (vedi numero 6 di cui sopra) [3].

Tali principi costituiscono una parte dei postulati già inclusi nel documento Principi Contabili n. 1 del gennaio 1975.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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