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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Cambiamenti di principi contabili Cambiamenti di stime contabili Correzione di errori Eventi e operazioni straordinari Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dellA a a esercizio A Cambiamenti di principi contabili |

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A.I. Premessa

La continuità (o costanza) di applicazione dei principi contabili nel tempo è uno dei cardi-ni della determinazione dei risultati dâ??esercizio e condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Da quanto detto si deduce che lâ??indicazione dei cambiamenti nei principi con-tabili9 adottati, ed in particolare nei criteri di valutazione nei loro effetti, è condizione ne-cessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio.

Pertanto uno dei principi fondamentali della redazione di un bilancio è rappresentato dal postulato della continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Al riguardo il legislato-re, allâ??articolo 2423-bis del codice civile, primo comma, 6° punto stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio allâ??altro. Lo stesso articolo, al secondo comma, afferma che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, e che in questi casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne lâ??influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Tut-tavia le disposizioni civilistiche allo stato attuale non stabiliscono regole e modalità da se-guire per indicare in nota integrativa gli effetti di dette modificazioni dei criteri di valuta-zione né, tanto meno prevedono come debba essere riflessa in bilancio la rettifica risultan-te dal cambiamento di criterio di valutazione.

In via generale si osserva quindi che la norma civilistica non fornisce sufficienti e comple-te indicazioni per una corretta rilevazione e rappresentazione in bilancio degli effetti delle modifiche dei criteri di valutazione e necessita di essere integrata sul piano della tecnica dai principi contabili.

A.II. Definizioni e caratteristiche

Un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni rispetto ai principi contabili adottati nel precedente esercizio.

Per principi contabili si intendono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i me-todi di applicazione, che stabiliscono i criteri di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.

Non rappresentano, invece, cambiamenti di principi contabili:

â?¢ lâ??adozione di un criterio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;

â?¢ lâ??adozione di un nuovo criterio contabile per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente o che non erano rilevanti.

Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se ef-fettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni dellâ??impresa.

A.III. Rilevazione e rappresentazione

A.III.a. Rilevazione dellâ??effetto secondo i principi contabili

Un cambiamento di principio contabile potrebbe essere applicato retroattivamente o pro-spetticamente:

â?¢ Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile trova applicazio-ne anche su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti a quello in cui in-terviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Tali fatti ed operazioni vengono quindi riflessi nel bilancio in cui avviene il cam-biamento di principio contabile in conformità al nuovo principio.

â?¢ Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ai fat-ti ed alle operazioni dellâ??esercizio in cui interviene il cambiamento. I fatti e le ope-razioni precedenti vengono invece riflessi in bilancio in conformità al vecchio prin-cipio.

Salvo i casi appresso indicati un cambiamento di principio contabile deve essere ap-plicato retroattivamente.

Lâ??applicazione prospettica invece: a) si rende necessaria nei casi in cui non sia ragio-nevolmente possibile calcolare lâ??effetto pregresso del cambiamento di principio con-tabile, e b) è consentita, in deroga alla regola generale di applicazione retroattiva, nel solo caso in cui il nuovo principio contabile preveda lâ??imputazione al conto econo-mico di costi che precedentemente venivano capitalizzati.

A.III.b. Rappresentazione in bilancio dellâ??effetto di un cambiamento di principio contabile applicato retroattivamente

A.III.b.1. Già nel Documento n. 12 dei Principi Contabili si indicava che gli effetti di una varia-zione dei criteri di valutazione adottati andavano rilevati tra i proventi e oneri straor-dinari. Tale impostazione è stata poi confermata nel documento interpretativo del Principio Contabile n° 12 emesso nel marzo 1998, che, nellâ??esemplificare le varie ca-tegorie di costi e ricavi straordinari, esplicitamente indica al punto f): â??Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottatiâ?. Si tratta degli ef-fetti reddituali dellâ??adozione di un nuovo e diverso criterio contabile. Ad esempio il passaggio da LIFO a FIFO nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

A.III.b.2. Il Principio Internazionale n. 8 emanato dallâ??International Accounting Standards Committee15, nel permettere di registrare gli effetti del cambiamento dei criteri con-tabili sia rettificando il patrimonio netto iniziale (indicato come trattamento contabile preferito), sia facendo ricadere tali effetti sulla determinazione degli utili o delle per-dite dellâ??esercizio in cui il cambiamento si è verificato (indicato come trattamento contabile accettabile), ha generato diverse incertezze interpretative e determinato comportamenti difformi, anche da parte di società quotate in borsa.

Tuttavia, nel contesto normativo italiano, la prima alternativa indicata dallo IASC come trattamento contabile preferito non è perseguibile come generalmente ritenuto, anche da autorevole dottrina.

La stessa Consob con la comunicazione n. 99016997 dellâ??11 marzo 1999 e con la successiva n. 99059009 del 30 luglio 1999, ha formulato alcune osservazioni in ordi-ne al trattamento contabile da adottare in sede di contabilizzazione degli effetti deri-vanti da cambiamenti di criteri contabili, indicando che nellâ??ordinamento nazionale, al di là dei casi specifici previsti dalla legge, può trovare applicazione unicamente il â??trattamento contabile alternativoâ?, dettato dallâ??International Accounting Standard n. 8, secondo il quale gli effetti dei cambiamenti di principi contabili devono essere im-putati al conto economico dellâ??esercizio in cui avviene il cambiamento.

Parimenti si è espressa la Banca dâ??Italia con riferimento ai bilanci bancari (cfr. Co-municazione della Banca dâ??Italia del 3 agosto 1999 su â??Mutamento dei criteri conta-bili : trattamento in bilancioâ? riportata in Circolare ABI, serie tecnica n.123 del 1 no-vembre 1999).

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene, pertanto, che lâ??effetto di un muta-mento di criterio contabile vada riflesso nel conto economico e classificato come componente straordinario del risultato dellâ??esercizio.

A.III.b.3. Ciò detto, lâ??ulteriore aspetto che occorre considerare sono le modalità di calcolo di tale effetto cumulativo.

Come già accennato, la normativa civilistica (art. 2423-bis codice civile) non specifi-ca come debba essere calcolato lâ??effetto del cambiamento di un principio contabile. Pertanto, anche per tale aspetto i comportamenti generalmente seguiti dai redattori del bilancio sono stati difformi e possono così riassumersi:

a) Calcolo dellâ??effetto cumulativo allâ??inizio dellâ??esercizio. Secondo questa impo-stazione â??lâ??effetto cumulativoâ? va determinato allâ??inizio dellâ??esercizio, ipotiz-zando che il nuovo principio fosse sempre stato utilizzato anche in esercizi precedenti. Tale effetto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto iniziale dellâ??esercizio in cui avviene il cambiamento e lâ??ammontare dello stesso che si sarebbe ottenuto qualora il nuovo principio fosse già stato adottato in esercizi precedenti.

b) Calcolo dellâ??effetto cumulativo alla fine esercizio. In questo caso lâ??effetto del cambiamento evidenzia di quanto sarebbe stata diversa la voce â??Utili (perdite) portati a nuovoâ? a fine esercizio continuando a seguire lo stesso principio con-tabile del passato. Tale effetto è calcolato come differenza tra il saldo di chiu-sura della voce di bilancio a fine anno, secondo il nuovo criterio di valutazio-ne, e quello calcolato, sempre a fine anno, secondo il vecchio criterio di valu-tazione.

Mentre nella alternativa a) lâ??effetto cumulativo è calcolato allâ??inizio del periodo, per cui il risultato ordinario dellâ??esercizio (prima di tale effetto) tiene già conto dellâ??applicazione del nuovo principio, con lâ??alternativa b) il risultato ordinario dellâ??esercizio si basa sullâ??ipotesi in cui si fosse continuato ad applicare il vecchio principio. In questa seconda ipotesi, lâ??effetto cumulativo incorpora sia quello pre-gresso calcolato secondo lâ??alternativa a) allâ??inizio dellâ??esercizio, sia lâ??ulteriore effetto che si sarebbe determinato sul risultato dellâ??esercizio qualora si fosse continuato con il vecchio principio.

A.III.b.4. Nella realtà italiana, si ritiene che al fine di uniformare il trattamento contabile degli effetti delle variazioni nei principi contabili, tale effetto cumulativo vada calcolato allâ??inizio del periodo e che sia riflesso nel conto economico tra i componenti straor-dinari.

Infatti, se nellâ??effetto cumulativo si computasse anche quello relativo allâ??esercizio in corso, si rileverebbe, quale componente straordinario anche un provento od onere or-dinario, quale è quello derivante dallâ??applicazione allâ??esercizio in corso del principio contabile ritenuto più corretto e perciò adottato.

Dellâ??effetto che si sarebbe determinato applicando il vecchio principio va invece data informativa nella nota integrativa come nel seguito precisato.

A.III.b.5. Per chiarire quanto esposto nel precedente paragrafo è utile un esempio di modifica di criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, che è il caso di modifica che più di frequente si incontra nella pratica. Si ipotizzi che la società abbia sempre valu-tato in passato le rimanenze con il metodo LIFO e che a fine esercizio passi al meto-do FIFO e che i valori, applicando i diversi criteri di valutazione, siano i seguenti:

rimanenze i-niziali rimanenze fi-nali differenza Valutazione a LIFO 800 1.000 200 Valutazione a FIFO 1.100 1.400 300 Differenza da valutazioni di bilancio 300 400 100 Per semplicità si considerano gli effetti in bilancio prima delle imposte. In relazione a questa si-tuazione si possono calcolare i seguenti effetti:

a) â??Effetto cumulativoâ? sul patrimonio netto iniziale che si sarebbe avuto applicando retro-attivamente il nuovo criterio. E’ questo lâ??effetto che va rilevato come componente straor-dinario di conto economico16. Tale effetto si calcola come segue:

Rimanenze iniziali a LIFO 800

Rimanenze iniziali a FIFO 1.100

——-

Effetto cumulativo del cambiamento 300

b) â??Effetto sul risultato ordinarioâ? dellâ??esercizio (prima delle componenti straordinarie) a seguito della modifica del criterio di valutazione ossia del non aver continuato a seguire il criterio precedente. è questo lâ??effetto di cui si raccomanda di dare lâ??ulteriore informativa in nota integrativa. Tale effetto si calcola come segue:

Variazione rimanenze finali a FIFO 300

Variazione stesse rimanenze a LIFO 200

——-

Maggior utile con nuovo principio 100

Lâ??effetto di cui alla situazione b) rappresenta quindi lâ??informativa che si deve dare in nota in-tegrativa circa lâ??effetto sul risultato dâ??esercizio qualora si fosse continuato ad applicare il vec-chio principio come indicato nel paragrafo A. IV. Una ulteriore informazione comparativa può essere fornita, sempre in nota integrativa, presentando unâ??apposita situazione economico-patrimoniale sintetica â??pro-formaâ?, che evidenzi quale sarebbero stati il risultato e la struttura patrimoniale sia dellâ??esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dellâ??esercizio pre-cedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo.

A.III.c. Rappresentazione in bilancio dellâ??effetto di un cambiamento di principio contabile applicato prospetticamente

Lâ??applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile non comporta, di per sé, modifiche ai valori esistenti allâ??inizio dellâ??esercizio, per i quali troverà ap-plicazione il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dellâ??esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi.

Ne consegue che lâ??applicazione del vecchio principio contabile, negli esercizi prece-denti al cambiamento, influenzerà, non solo il risultato dellâ??esercizio in cui si attua il cambiamento, ma anche il risultato degli esercizi successivi. Ad esempio: in presenza di un cambiamento di principio contabile che comporti la non capitalizzazione di ta-luni costi, lâ??ammortamento dei costi precedentemente capitalizzati influenzerà, non solo il conto economico dellâ??esercizio in cui viene effettuato il cambiamento, ma an-che quelli successivi; nel contempo, i costi capitalizzati in applicazione del preceden-te principio resteranno iscritti per la quota non ammortizzata nella situazione patri-moniale dellâ??esercizio stesso ed in quelli successivi, fino a che non siano completa-mente ammortizzati.

A.IV. Informazioni in nota integrativa

A.IV.a. Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa richieste dalla normativa civilistica (art. 2423 bis), integrata sul piano della tecnica dai corretti principi conta-bili, sono le seguenti:

a) Il motivo per cui si è cambiato il criterio contabile e le modalità di attuazione:

â?¢ in caso di applicazione retroattiva del cambiamento di principio contabile: lâ??effetto cumulativo sugli utili a nuovo iniziali che si sarebbe avuto appli-cando retroattivamente il nuovo criterio (componente retroattiva, riflessa fra le componenti straordinarie);

â?¢ oppure, in caso di applicazione prospettica del principio contabile: lâ??effetto, se ragionevolmente determinabile, che si sarebbe avuto sulle componenti del risultato dellâ??esercizio se il nuovo principio contabile fosse stato appli-cato anche in precedenza;

b) lâ??effetto sulle componenti ordinarie dellâ??esercizio, prima delle componenti stra-ordinarie, per non aver adottato il criterio precedente (componente corrente);

c) gli effetti di cui ai punti precedenti sui conti patrimoniali interessati, nonchè sul risultato dâ??esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dellâ??incidenza fi-scale.

A.IV.b. Si incoraggia altresì la predisposizione, in nota integrativa, di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del cambiamento di principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotono su una pluralità di voci in-teressate (in inglese, il â??pervasive effectâ?)17. Le grandezze contenute nella situazione economico-patrimoniale pro-forma dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati.

A.IV.c. Seguono due esempi di informazione inclusa nella nota integrativa relativi al cambia-mento di criteri di valutazione (rispettivamente, in caso di applicazione retroattiva ed in caso di applicazione prospettica).

Cambiamento nel criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 19X9 la Società ha cambiato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino da LIFO a FIFO. Il cambiamento di criterio è stato effettuato in quan-to ??????… Per effetto del cambiamento, l?utile dell?esercizio chiuso al 31 dicembre 19X9 è stato, prima dell?effetto fiscale e dell?effetto cumulativo pregresso, di circa Lire 100 milioni (Lire 59 milioni al netto dell?incidenza fiscale) superiore a quello che sarebbe risultato continuando a seguire il criterio precedente. Si rileva inoltre che l?effetto cumulativo pregresso del cambiamento, calcolato sulle rimanenze di magazzino all?inizio dell?esercizio, è stato di circa Lire 300 milioni (Lire 177 milioni al netto dell?incidenza fiscale) ed è stato imputato alla voce ? Proventi straordinari ?. Conseguentemente l?effetto complessivo sul risultato d?esercizio e sul patrimonio netto al 31 dicembre 19X9 è stato di circa 400 milioni (Lire 236 milioni al netto dell?incidenza fiscale).

Segue un esempio di informazione inclusa nella nota integrativa relativa al cambiamento di principio contabile applicato prospetticamente:

Cambiamento nel criterio di capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 19X9 la Società ha cambiato il criterio di capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Tali costi, che precedentemente venivano capitalizzati tra le immobiliz-zazioni immateriali ed ammortizzati in tre anni, a decorrere dall?1 gennaio 19X9 vengono imputati al conto economico dell?esercizio in cui sono sostenuti. L?ammortamento dei costi precedentemente capitalizzati viene effettuato secondo il piano originario ed ha quindi comportato un onere di Lit. ??? milioni a carico dell?esercizio. Il cambiamento di criterio è motivato da ???????… Qualora la società non avesse mutato il criterio di capitalizzazione, il risultato d?esercizio ed il pa-trimonio netto al 31 dicembre 19X9 sarebbero risultati superiori di Lire ? milioni (Lire ? milioni al netto dell?incidenza fiscale) pari ai costi di ricerca sostenuti nell?anno al netto degli ammortamenti che si sarebbero calcolati.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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