Il bilancio d’esercizio redatto secondo corretti principi contabili costituisce un insieme unitario ed organico di documenti e deve essere composto da:
1) stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del Codice civile, integrato dall’art. 2423 ter del Codice civile;
2) conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del Codice civile, integrato dall’art. 2423 ter del Codice civile;
3) nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall’art. 2427 del Codice civile e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella nota integrativa devono essere effettuati i rinvii alla relazione di gestione necessari per specifici argomenti; e devono essere fornite tutte le informazioni complementari indispensabili per la chiara redazione e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie. Tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti:
a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto;
b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, esposte in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi.
La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell’esercizio nelle voci di patrimonio netto indispensabile. La presentazione delle predette variazioni nella forma di prospetto da ritenersi particolarmente utile per il raggiungimento della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell’esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni.
Tenuto presente quanto premesso relativamente alla composizione del bilancio d’esercizio secondo la legislazione vigente, si ritiene che esista una sostanziale coerenza tra la composizione del bilancio prevista dalla legislazione e quella ritenuta valida dai principi contabili enunciati nel documento relativo a Bilancio d’esercizio – Finalità e Postulati per la veritiera e corretta esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, semprechè siano rispettate le specifiche precisazioni suindicate. Per quanto concerne gli scherni che compongono il bilancio d’esercizio e la loro attitudine ad assicurare una redazione chiara del bilancio ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico si fa riferimento alle successive sezioni di questo documento.
La nuova stesura dell’art. 2426 del Codice civile ha significativamente modificato i criteri di valutazione di alcune poste del bilancio. Detti criteri verranno compiutamente analizzati nei successivi documenti pertinenti a ciascuna voce di bilancio.