A) L’art. 2423 del Codice civile stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; l’art. 2428 stabilisce che il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione.
B) Gli articoli 2424 e 2425 del Codice civile stabiliscono rispettivamente lo schema obbligatorio dello stato patrimoniale e del conto economico; l’art. 2427 del Codice civile stabilisce il contenuto della nota integrativa [1]; l’art. 2428 del Codice civile fissa il contenuto minimo della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori [2].
C) L’art. 2435 bis del Codice civile concede la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano superato certi limiti dimensionali e operativi specificamente indicati per un certo periodo di tempo.
D) Le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni devono seguire per la stesura del bilancio le norme previste per le società per azioni.
E) Gli imprenditori debbono redigere l’inventario, il quale si chiude con lo stato patrimoniale ed il conto economico [3]. Inoltre, è stabilito dalla legge che nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili.
F) Per le società di persone, ferma l’applicazione della normativa riguardante l’imprenditore (artt. 2302 e 2315 Codice civile), si fa richiamo, volta a volta, al rendiconto (art. 2262 , cui rinvia per le società in nome collettivo l’art. 2293 , a sua volta richiamato per le società in accomandita semplice dall’art. 2315) e al bilancio regolarmente approvato (art. 2320 Codice civile). E’ auspicabile che dette società si uniformino per la redazione dei documenti contabili richiamati agli schemi desumibili dalle norme previste per le società per azioni, con le semplificazioni previste dall’art. 2435 bis del Codice civile.
Da quanto detto in precedenza secondo l’attuale legislazione civilistica il bilancio d’esercizio della generalità delle imprese composto dai seguenti documenti:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
e) nota integrativa.
Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario e inscindibile. Il bilancio d’esercizio delle società di capitale deve altresì essere corredato dalla relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori.