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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili industriali e di servizi Nota integrativa al bilancio | Informativa richiesta dai corretti principi contabili

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La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipendono soltanto dalla determinazione degli ammontari (valori) esposti nei conti di sintesi secondo le norme di legge ed i corretti principi contabili; dipende altresì da un adeguata informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.

Le informazioni esplicative ed integrative devono essere fornite nella nota integrativa [1], la quale deve esporre un’adeguata informativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente quantitativi, essenziali per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. Le informazioni e le spiegazioni, in particolare quelle relative alle variazioni nelle consistenze nelle voci dell’attivo e del passivo, devono essere fornite rispettando il postulato di bilancio sulla funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie (vedasi Documento relativo a Bilancio d’esercizio – finalità e postulati ). Tale postulato indica che l’informativa deve consentire la comprensibilità del bilancio ma l’informazione data non deve essere eccessivamente lunga tale da celare ciò che invece l’informazione deve rivelare.

La legge fornisce un’indicazione dettagliata dell’informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l’esposizione di informazioni complementari quando ci si renda necessario ai fini della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta del dati di bilancio.

Ciononostante si rendono necessarie precisazioni e integrazioni che possono così riassumersi:

1) Alcune informazioni che secondo i corretti principi contabili dovrebbero essere esposte nella nota integrativa perchè direttamente attinenti al bilancio, sono da indicare secondo la legge nella relazione sulla gestione. Ciò riguarda:

a) la natura dell’attività d’impresa;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

e) i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico controllo) [2].

Dato che la relazione di gestione non è parte integrante del bilancio si rende necessario effettuare nella nota integrativa un esplicito rinvio alla predetta relazione per ciò che riguarda le informazioni di cui sopra.

2. Devono essere fornite adeguate informazioni sulle operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese collegate o consociate, se di ammontare significativo e/o di rilevanza particolare.

3) Le variazioni nelle poste del patrimonio netto, che rientrano tra quelle richieste dal legislatore con la denominazione generica di variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, devono essere fornite per tutte le voci elencate nello schema di stato patrimoniale sotto la lettera A del passivo con l’indicazione degli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti. Tali informazioni per essere facilmente intelligibili devono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto. Tale prospetto indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di netto all’inizio dell’esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell’esercizio.

4) Il legislatore, come indicato nel precedente punto 3, richiede l’indicazione delle variazioni delle poste dell’attivo e del passivo. Il Documento relativo a Bilancio d’esercizio – finalità e postulati richiede che la nota integrativa esponga le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell’esercizio in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi. Pertanto, in aggiunta ai commenti sulle variazioni richieste dal legislatore, la nota integrativa dovrebbe esporre le predette variazioni sotto forma di prospetto nel rendiconto finanziario. Tali variazioni costituiscono la base per la redazione di detto rendiconto (vedasi sezione relativa al rendiconto finanziario in questo documento). Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni. 5) Come gi specificato nella sezione relativa al conto economico, nella nota integrativa deve essere fornita la composizione delle voci altri ricavi e proventi (A, 5) e oneri diversi di gestione (B, 14), quando il loro ammontare complessivo sia significativo. La distinta indicazione delle componenti di queste voci residuali consente una migliore comprensione del risultato intermedio A – B [3].

6) Con riguardo alle imposte vanno indicate separatamente le imposte correnti e quelle differite.

7) In linea generale il contenuto della nota integrativa deve ricomprendere tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per assolvere la funzione informativa del bilancio d’esercizio relative alle singole poste di bilancio, che saranno richieste dai documenti sui principi contabili. A tale riguardo, il Documento relativo a Bilancio d’esercizio – Finalità e Postulati fornisce le direttive in base alle quali tali informazioni complementari verranno identificate; in particolare, si fa riferimento ai paragrafi di detto documento relativi a Ruolo e funzione dei principi contabili e Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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