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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili industriali e di servizi Schema di stato patrimoniale | Conclusioni

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Dall’analisi e dalle osservazioni effettuate emerge che lo schema obbligatorio di stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 del Codice civile non presenta tutti gli elementi strutturali illustrati in precedenza. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, secondo corretti principi contabili.

Di conseguenza si ritiene che lo stato patrimoniale redatto secondo le classificazioni previste dall’art. 2424 possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di questo documento. Per il carattere di indirizzo generale di questo documento, indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale, verranno fornite dai documenti relativi alle singole poste del bilancio d’esercizio; ci vale particolarmente per aggiunte di voci o per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo corretti principi contabili. Le limitazioni pi importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema legislativo al fini della corretta informativa secondo i principi contabili sono qui di seguito evidenziate.

ATTIVITA’ E PASSIVITA’ A BREVE TERMINE

Lo schema di stato patrimoniale previsto dalla legge in grado di fornire un’informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell’attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece a livello finanziario detto schema non consente di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorchè per la maggior parte delle attività e passività sia data indicazione separata dei valori esigibili ovvero pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L’esigenza di informazioni riguardanti il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell’impresa dovuta ad una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo per l’utilità del lettore del bilancio, per il quale l’esposizione in modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell’aspetto finanziario della gestione di impresa e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perchè la determinazione di tutte le attività e le passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario, se esso viene preparato in termini di capitale circolante netto (si veda sezione sul rendiconto finanziario). Per queste ragioni utile che l’indicazione dei totali delle attività e passività a breve terinine (o correnti) e, per maggiore completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività a breve (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale, secondo i criteri di classificazione a breve termine definiti in questo documento.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a ricavarle in modo approssimativo, non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

La determinazione delle attività e delle passività a breve (o correnti) può effettuarsi, a titolo indicativo, sommando algebricamente le seguenti voci:

Attività a breve

A – Crediti verso soci;

B, III, 2 – Crediti considerati immobilizzazioni finanziarie, limitatamente alla parte esigibile contro l’esercizio successivo;

C – Attivo circolante, con esclusione dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo;

D – Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l’anno.

Passività a breve

B – Fondi per rischi e oneri, limitatamente a fondi utilizzabili entro l’esercizio successivo;

D – Debiti, limitatamente a quelli esigibili dai creditori entro l’esercizio successivo;

E – Ratei e riscontri, esclusi quelli con scadenza oltre l’anno.

L’iter appena richiamato ha carattere puramente indicativo perchè la determinazione della natura a breve o a lungo di alcune specifiche poste secondo le regole fissate in questo documento può essere effettuata soltanto dal compilatore dello stato patrimoniale. Infatti, l’accurata determinazione delle predette poste prevede un grado di dettaglio che la legge non richiede.

CONTI ED OPERAZIONI CON CONSOCIATE

L’art. 2428 del Codice civile stabilisce, al primo comma, il contenuto della relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori, nella quale devono essere fornite informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che dalla relazione sulla gestione devono risultare tra l’altro i rapporti con imprese controllate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Dalla combinazione tra le due disposizioni precedenti e dall’analisi congiunta con l’articolo 2359 del Codice civile, risulta che:

a) il termine rapporti si estende non solo alle operazioni che danno origine a costi, ricavi ed investimenti di cui al primo comma, bensì a tutti i rapporti qualitativi e quantitativi con le categorie di imprese menzionate: quindi per rapporti si considerano tutti i costi e i ricavi, tutti i debiti e i crediti e tutti i valori di conti o di operazioni con dette imprese;

b) il significato di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime deve essere inteso nel senso lato, considerando i rapporti per via diretta e quelli per via indiretta. Quindi devono essere forniti i rapporti: con tutte le controllate e collegate (anche se quelle per via indiretta incluse quelle per interposta persona o per società fiduciarie); con tutte le controllanti (e non solo con la prima in ordine gerarchico); con tutte le società sottoposte al controllo di queste ultime (e non solo con la prima).

In sintesi, sulla base di queste interpretazioni, si desume che dalla relazione sulla gestione devono risultare i valori dei conti e delle operazioni con le imprese che sono definite collegate e consociate da questo documento [I].

Tale interpretazione rende uniforme la norma legislativa con i corretti principi contabili.

Poichè tali informazioni, che secondo corretti principi contabili dovrebbero essere esposte nella nota integrativa, sono esposte nella relazione sulla gestione che non è parte integrante del bilancio, è indispensabile che la nota integrativa faccia un chiaro ed esplicito rinvio a detta relazione per ciò che riguarda queste informazioni [2].

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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