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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Conti d ordine I conti d ordine nella legislazione civilistica e fiscale | Legislazione fiscale

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Le norme tributarie non dettano disposizioni sui conti d’ordine, non essendovi correlati effetti fiscali, fatta eccezione per i possibili riflessi derivanti dall’art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito riprodotto:

«1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:

a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;

b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;

b) la distruzione dei beni.

3. Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l’Ufficio del Registro.

4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività di presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma».

La prova della non avvenuta cessione o del non avvenuto acquisto dei beni previsti nell’articolo sopra riportato, può essere costituita da apposite iscrizioni nei registri obbligatori, quale è il libro giornale, o in appositi registri tenuti secondo le formalità richieste dall’art. 39 dello stesso D.P.R. 633/1972, oppure dal documento di trasporto (DDT) di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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