Le disponibilità liquide costituite da:
– depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, vanno valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale, mentre nelle rare situazioni di difficoltà di esigibilità, deve essere esposto il valore netto di realizzo stimato;
– il denaro ed i valori bollati in cassa vanno valutati al valore nominale;
– le disponibilità in valuta estera vanno valutate come precisato nel documento «Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in monete estere» .