Il Codice civile prevede, all’art. 2424 , che nell’attivo del bilancio siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da:
– depositi bancari e postali;
– assegni;
– denaro e valori in cassa.
All’art. 2426 punto 8 lo stesso Codice civile stabilisce che i crediti, quindi anche quelli verso banche o amministrazione postale, «devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione».
Per la corretta esposizione delle voci in questione valgono altresì i principi generali di chiarezza, verità e correttezza previsti dall’art. 2423 del Codice civile.
Le norme tributarie non prevedono alcuna specifica regolamentazione per le voci di bilancio in argomento.