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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I Bilanci intermedi 2 I bilanci intermedi nella legislazione civilistica |

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2.1 Premessa

Scopo di questo capitolo è quello dâ??identificare la composizione ed il contenuto minimo delle â??situazioni patrimonialiâ? (che rientrano nella più am-pia definizione di bilanci intermedi) richieste dal codice civile o comunque ri-tenute opportune nei casi in cui le società procedano ad operazioni sul pro-prio capitale (aumenti e riduzioni, acquisto di azioni proprie) o intendano pro-cedere allâ??emissione di prestiti obbligazionari.

Le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi e che sono trattati in questo documento sono le seguenti:

– riduzione del capitale sociale per perdite;

– riduzione del capitale sociale per esuberanza;

– emissione di un prestito obbligazionario;

– distribuzione di acconti sui dividendi;

– aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di ri-serve;

– acquisto di azioni proprie;

– recesso del socio;

– delibere di trasformazione, fusione e scissione.

I bilanci intermedi redatti in presenza delle suddette operazioni sono soggetti ad una specifica disciplina diversa da quella che regola le â??relazioni infrannualiâ? obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati.

2.2 Riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447, cod. civ.)

2.2.1 La situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.

Lâ??art. 2446, comma 1, cod. civ., impone agli amministratori, â??quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perditeâ?, di convocare senza indugio lâ??assemblea, sottoporle â??una relazione sulla si-tuazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindaca-leâ? affinché si assumano gli opportuni provvedimenti sul capitale. La disposi-zione sâ??inserisce nel sistema di tutela dellâ??integrità del capitale, integrità che rappresenta la maggiore garanzia dei creditori e dei terzi contraenti in gene-rale e giustifica il regime di responsabilità limitata ex art. 2325, comma 1, cod. civ.

La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patri-monio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure â?? più semplicemente â?? quando lâ??ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.

Eâ?? pacifico che allâ??assemblea devono essere sottoposti tre documen-ti: la situazione patrimoniale aggiornata , la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale.

Lâ??assemblea, sulla base della documentazione sottopostale, della conseguente discussione e dei chiarimenti o delle ulteriori informazioni forni-te, può attendere il risultato dellâ??esercizio successivo o prendere immedia-tamente i provvedimenti sul capitale (riduzione del capitale a copertura delle perdite con eventuale ricostituzione del capitale medesimo).

Tuttavia, nel caso in cui gli amministratori accertino la riduzione del capitale al di sotto del limite suddetto dopo la chiusura dellâ??esercizio ma pri-ma che lâ??assemblea si sia riunita per approvarne il bilancio, si ritiene che essi dovranno convocare senza dilazione lâ??assemblea affinché approvi il bi-lancio (in seduta ordinaria) dal quale non emerge ancora la perdita del capi-tale, e nella stessa sede o immediatamente dopo deliberare sullâ??eventuale riduzione del capitale o il riporto a nuovo della perdita. Tale ultima delibera dovrà comunque essere assunta dallâ??assemblea sulla base di una situazio-ne patrimoniale aggiornata.

Ai fini di tale delibera la â??situazione patrimonialeâ?, contemplata dalla norma, deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economi-co .

Questâ??ultimo, infatti, è necessario per comprendere la causa e la na-tura della perdita dellâ??esercizio in corso e valutare la possibilità che essa si ripresenti nellâ??esercizio successivo. Non è invece richiesta la nota integrati-va ; tuttavia la sua redazione o lâ??inclusione delle più rilevanti informazioni ri-chieste dallâ??art. 2427 cod. civ. nella relazione degli amministratori appare uti-le per una migliore comprensione della â??situazione patrimonialeâ?.

Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla â??prospettiva della continuazione dellâ??aziendaâ? (going concern) e quindi, in mancanza di tale prospettiva, sulla necessità di applicare criteri di valutazio-ne diversi dai criteri normalmente applicabili ad unâ??azienda in funzionamen-to. Va tuttavia osservato che lâ??esistenza di perdite superiori al terzo del capi-tale non può far presumere, di per sé, che sia venuto meno il going concern.

Le attività non possono essere rivalutate abbandonando il criterio del costo; eventuali plusvalori latenti possono solamente essere indicati nella re-lazione degli amministratori.

La suindicata relazione deve, in particolare, individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria o straordinaria e soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dellâ??esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire allâ??assemblea, allâ??occorrenza anche attraver-so un budget, i necessari elementi di giudizio ai fini di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.

La disciplina dellâ??art. 2446, co. 1, trova applicazione anche quando le perdite hanno intaccato il capitale riducendolo al di sotto del minimo edittale o, a maggior ragione, quando tali perdite superano il capitale stesso. Per la determinazione delle perdite nette da rapportare al capitale si rinvia a quanto detto allâ??inizio del paragrafo precedente.

La situazione patrimoniale ex art. 2447 cod. civ. deve essere redatta nella prospettiva di continuazione dellâ??attività, salvo che risulti la mancanza di detta prospettiva, a seguito di attenta e prudente valutazione.

2.3 Riduzione del capitale sociale per esuberanza (art. 2445, cod. civ.)

2.3.1 Disciplina generale

Quando il capitale sociale “risulta esuberante per il conseguimento dell’oggetto sociale” â?? quando cioè i mezzi patrimoniali, originariamente o successivamente acquisiti dalla società eccedono le esigenze dell’attività economica prefissata â?? l’assemblea straordinaria dei soci può deliberare la riduzione del capitale esuberante, fino al minimo legale (art. 2445, primo comma, cod. civ.).

L’esistenza di un prestito obbligazionario non è di ostacolo alla ridu-zione del capitale sociale allorché per effetto di tale riduzione l’importo delle obbligazioni non ancora rimborsate non ecceda la misura del capitale resi-duo.

La delibera di riduzione, comportando una modifica dell’atto costituti-vo, è di competenza dell’assemblea riunita in sede straordinaria (art. 2365, cod. civ.).

Lâ??avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (art. 2445, comma 2, cod. civ.). La motivazione indicata a giustifi-cazione della riduzione deve essere ampia ed effettiva, con riferimento quin-di, seppur sintetico, a fatti o situazioni specifiche, come il ridimensionamento, la riorganizzazione o la ristrutturazione dellâ??impresa o la chiusura di un mer-cato o di una linea produttiva, aventi effetto rilevante.

Ciò che deve risultare esuberante rispetto all’attività economica eser-citata in concreto dalla società è il capitale nominale, iscritto nello stato pa-trimoniale come posta ideale del passivo.

In tal senso al capitale sociale va riconosciuto non soltanto il compito di misurare l’ammontare dei conferimenti effettuati e tutelare i creditori sociali ed i soci di minoranza, ma anche quello di conservazione della produttività dell’impresa, per assicurare il necessario equilibro economico-finanziario.

Visto invece quale componente dell’intero patrimonio sociale, il capi-tale assolve anche la funzione di determinare la capacità economica e la re-sponsabilità patrimoniale della società.

Difatti la possibilità dei creditori sociali di soddisfarsi sul patrimonio della società potrebbe essere pregiudicata mediante il rimborso o l’esonero parziale dei conferimenti da parte dei soci, nell’ambito di un’operazione di ri-duzione per esuberanza del capitale sociale effettuata fuori dall’ipotesi legale espressamente disciplinata.

Una particolare disciplina è prevista dallâ??art. 1, comma 4, L. 21 giu-gno 1974, n. 216, per le società soggette al controllo della Consob. In sintesi la società deve comunicare alla Consob la proposta di riduzione â?? come es-sa risulta dallâ??avviso di convocazione, ma corredandola da una relazione il-lustrativa â?? il giorno stesso in cui è effettuata la convocazione e, in ogni ca-so, 45 giorni prima della data fissata per lâ??assemblea straordinaria.

La delibera di riduzione “può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo ter-mine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione” (art. 2445, terzo comma, cod. civ.). Tuttavia il “tribunale, nonostante l’oppo-sizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia” (art. 2445, quarto comma, cod. civ.).

2.3.2 Lâ??attuazione della delibera di riduzione del capitale

La riduzione del capitale esuberante deve effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie, eventualmente possedute dopo la riduzione, non ec-cedano la decima parte del capitale sociale (art. 2445, secondo comma, cod. civ.) e può avvenire in uno dei seguenti modi:

1. liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;

2. rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2412, cod. civ.;

3. acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.

In ordine all’incidenza della riduzione del capitale esuberante sulle partecipazioni azionarie, i primi due modi di riduzione, previsti dal 1° comma dell’art. 2445, cod. civ., possono comportare o la riduzione del valore nomi-nale di tutte le azioni o l’eliminazione di una parte delle azioni (proporzionale a quelle possedute da ciascun socio e quindi sempre nel rispetto della parità di trattamento). Il terzo modo di riduzione, richiamato dagli artt. 2357 e 2357-bis, cod. civ., può invece, realizzarsi solo attraverso il riscatto e l’annullamen-to di una parte delle azioni in circolazione.

Per la riduzione di capitale attraverso l’acquisto e l’annullamento di azioni proprie, si rinvia a quanto già esposto nel principio contabile n° 20, “Ti-toli e partecipazioni” (punto III Azioni proprie).

Con riferimento sia alle società soggette al controllo della Consob, sia alle società non soggette, la legge non richiede la redazione e presentazione allâ??assemblea né di una situazione patrimoniale, né di una relazione degli amministratori.

Una circostanziata relazione verbale che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. Gli amministratori potranno quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto dâ??informazione, se dalla chiu-sura dellâ??ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto.

2.4 Emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, cod. civ.)

Lâ??emissione di prestiti obbligazionari è attualmente prevista per le società per azioni (non per le società a responsabilità limitata, art. 2486, ultimo comma, cod. civ.). La norma di riferimento è lâ??art. 2410, cod. civ., che al pri-mo comma stabilisce che â??la società (per azioni, ndr) può emettere obbliga-zioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo lâ??ultimo bilancio approvatoâ?.

Tale disposizione si applica anche nel caso di emissione di obbligazioni con-vertibili in azioni.

I commi successivi dellâ??art. 2410, cod. civ. (secondo e terzo), prevedono specifiche deroghe a tale limitazione; tali deroghe non vengono riportate nel-la presente rassegna perché ininfluenti al fine del problema in esame.

La normativa sopra richiamata fa riferimento allâ??â?ultimo bilancio approvatoâ?. Deve intendersi quindi lâ??ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato e in tal caso non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio. La giuri-sprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio â??intermedioâ? utilizzabile ai fini dellâ??art. 2410, cod. civ., a condizio-ne che sia approvato con delibera assembleare.

Sotto questo profilo pertanto si pone il problema della redazione di un bilan-cio â??intermedioâ? e quindi dei criteri di redazione dello stesso.

Tale bilancio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio dâ??esercizio.

Eâ?? opportuno che gli amministratori motivino in apposita relazione lâ??emissione del prestito obbligazionario con particolare riferimento allâ??utilizzo delle risorse finanziarie ottenibili e al recupero dellâ??investimento ai fini di giu-stificare il piano di rimborso.

2.5 Distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 â?? bis, cod. civ.)

Stabilisce lâ??art. 2433 bis cod. civ. che le società per azioni, il cui bilan-cio â??è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revi-sione iscritte allâ??albo specialeâ?, possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione è prevista dallo statuto e se dal bilancio dellâ??esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad eser-cizi precedenti. Lâ??ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra lâ??importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riser-va legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.

La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economi-ca e finanziaria della società consenta tale distribuzione.

Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati do-cumenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, econo-mica e finanziaria dellâ??azienda sociale. I due documenti devono essere ag-giornati onde offrire unâ??informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consape-volmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.

La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrinten-dono alla formazione del bilancio dâ??esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato lâ??importo degli utili in corso, al netto e al lordo dellâ??effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dellâ??effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un ac-conto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all?assemblea, ovvero l?acconto proposto e la sua compatibilità con le risul-tanze di bilancio.

2.6 Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve (art. 2442, cod. civ.)

Il 1° comma dell?art. 2442, cod. civ. stabilisce: ?l?assemblea può au-mentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio?.

Trattasi di aumento ?nominale? del capitale sociale con utilizzo di ri-serve disponibili di utile o di capitale. Il legislatore in tale ultima dizione si è riferito agli accantonamenti effettuati ad incremento del patrimonio sociale, formati volontariamente per criteri prudenziali senza che esistano obblighi di legge o disposizioni statutarie in merito.

Dall?esame letterale e sistematico della norma si evince che le socie-tà, nel caso sopra descritto, non devono redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi speciali a cui si riferisce l?articolo sono quelli iscritti nell?ultimo bilancio approvato dall?assemblea che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilan-cio d?esercizio ed approvato dall?assemblea, allorché s?intende utilizzare una riserva costituita dopo l?approvazione del bilancio d?esercizio.

2.7 Acquisto di azioni proprie (art. 2357, cod. civ.)

Il 1° comma dell?art. 2357, cod. civ., recita: ?La società non può ac-quistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve di-sponibili risultanti dall?ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono es-sere acquistate soltanto azioni interamente liberate?.

L?acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità indicate nell?art. 2357, primo comma, cod. civ., deve essere autorizzato dall?assemblea ordinaria.

Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall?ultimo bilancio regolarmente ap-provato. Pertanto non deve essere redatto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. E? chiaro che nel caso in cui gli ammini-stratori procedono alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà es-sere sottoposto all?assemblea per l?approvazione.

In particolare si evidenzia che per ?utili distribuibili? si intendono quelli che l?assemblea, in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone inve-ce l?accantonamento, mentre le riserve citate nell?articolo sono quelle dispo-nibili.

2.8 Recesso del socio nelle società di capitali (art. 2437, cod. civ.)

A norma del 1° comma dell?art. 2437, cod. civ. ?i soci dissenzienti dalle deli-berazioni riguardanti il cambiamento dell?oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all?estero hanno diritto di recedere dalla so-cietà e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell?ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o , in caso contrario, in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell?ultimo eserci-zio?.

Il bilancio di riferimento, nel caso di azioni non quotate in borsa, è, senza dubbio, quello dell?ultimo esercizio. Se ne deduce che nessun bilancio intermedio deve essere redatto.

Può peraltro accadere, seppur raramente, che un socio receda nel corso del primo esercizio sociale: in tal caso occorre redigere un bilancio in-termedio, avente i contenuti propri del bilancio d?esercizio.

2.9 Trasformazione, fusione e scissione

2.9.1 Trasformazione in società di capitali

Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la stima del patrimonio sociale, richiesta dall’art. 2498 cod. civ., ha lo scopo di indicare e valutare gli elementi che appariranno nel primo bilancio della società di capitali. La finalità è quella di garantire non solo l’esistenza del pa-trimonio netto risultante dallo stato patrimoniale, ma anche che tale valore è il risultato della contrapposizione di attività e passività, rappresentate secon-do lo schema dell’art. 2424 e valutate con i principi di cui agli artt. 2423 e 2423-bis e i criteri di cui all’art. 2426 cod. civ.

La trasformazione in società di capitali comporta, infatti, l’osservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394, co. 1), osservanza non richiesta od ottenuta nelle società di persone in considerazione della responsabilità patrimoniale illimitata e solidale dei soci o di alcuni di essi. E’ evidente che sono strumentali all’osservanza del citato obbligo non solo l’indicazione veritiera dell’ammontare del patrimonio netto, ma anche la rappresentazione chiara e corretta dei vari elementi attivi e passivi che lo compongono, giacché quest’ultima condiziona la misurazio-ne futura del patrimonio stesso.

La stima del patrimonio si attua con la redazione di uno stato patrimoniale rispettando lo schema di cui agli artt. 2424 e 2424 bis cod. civ., accompa-gnato dall?esposizione dei criteri di valutazione adottati nel rispetto degli artt. 2423 bis e 2426 cod. civ.: quindi, tra gli altri, del principio della continuità dei valori contabili e del metodo del costo . I criteri di valutazione sono quelli prescritti per la redazione del bilancio d?esercizio in quanto la trasformazione non comporta l?acquisto di azienda, ma solo la modifica del tipo di società che dell?azienda è proprietaria e il conseguente suo assoggettamento alla disciplina di garanzia e conservazione del capitale.

2.9.2 Fusione e scissione

Nei trenta giorni che precedono l?assemblea, convocata per deliberare la fu-sione, devono essere depositate presso la sede delle società che partecipa-no alla fusione, oltre al progetto di fusione con le relazioni degli amministra-tori e degli esperti e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, le situazioni patrimoniali delle società medesime, riferite ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno del deposito (artt. 2501 ter, comma 1, e 2501 sexies, cod. civ.). La situazione patrimoniale è redatta con l?osservanza delle norme sul bilancio d?esercizio è può essere sostituita dal bilancio dell?ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzio-nato deposito (art. 2501 ter, commi 2 e 3).

Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la si-tuazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto eco-nomico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società par-tecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell?ultimo bilancio approvato.

Si ritiene non obbligatoria, nel silenzio del legislatore, la nota integrativa, es-sendo sufficiente che siano indicati i criteri di valutazione se diversi da quelli adottati nell?ultimo bilancio approvato ed ogni altra informazione necessaria per ottenere dai suindicati documenti una rappresentazione fedele della si-tuazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Quanto sopra esposto si applica anche in caso di scissione (art. 2504 no-vies, comma 1, cod. civ.).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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