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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I Bilanci intermedi 3 I bilanci intermedi delle societaA a a quotate nei mercati regolamentati |

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3.1 Premesse

Le società quotate nei mercati regolamentati sono tenute alla reda-zione e messa a disposizione del pubblico di relazioni semestrali e trimestra-li. Il termine â??relazioneâ? indica che non si tratta, dal punto di vista giuridico, di veri e propri bilanci in quanto sono possibili alcune semplificazioni che sono in seguito descritte.

3.2 La relazione semestrale

3.2.1.Fonti normative

Lâ??obbligo alla redazione di una relazione semestrale scaturisce dal combinato disposto dellâ??art. 2428, comma 3, del codice civile, e dallâ??art. 206, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il citato articolo del codice civile stabilisce i tempi di predisposizione della relazione semestrale e demanda alla Consob la fissazione dei relativi criteri di redazione e pubblicazione.

La disciplina aggiornata è contenuta nel Regolamento 11971/99 del 14 maggio 1999 e nella successiva integrazione di cui alla comunicazione DAC/28034 del 12 aprile 2000, nonché nella delibera CONSOB n. 12475 del 6 aprile 2000.

3.2.2 Principi di riferimento

I prospetti sono redatti in conformità alle norme di legge che discipli-nano il bilancio di esercizio e quello consolidato. In tal senso vale il principio dellâ??indipendenza del periodo semestrale che è da considerarsi come pe-riodo autonomo. Lâ??argomento è analizzato, nei suoi contenuti tecnici, nel successivo paragrafo del capitolo I bilanci intermedi: enunciazione dei prin-cipi contabili per la loro redazione.

3.2.3 Contenuto e forma

La relazione è così costituita:

â?¢ per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato:

– prospetti contabili

– note integrative ed esplicative;

â?¢ per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato:

– prospetti contabili della società capogruppo e prospetti contabili e note e-splicative ed integrative consolidate di gruppo. Se necessarie allâ??informativa al pubblico vengono compilate le note relative ai prospetti della capogruppo.

3.2.4 Prospetti contabili semplificati o altri prospetti

Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto n.127/91 possono indicare nello stato patrimoniale solo le voci precedute da numeri romani e nel conto economico solo le voci precedute dai numeri arabi.

Le società finanziarie, il cui bilancio sia disciplinato dal codice civile e che esercitano esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie o finanziarie, dovranno riportare nella relazione semestrale il conto economico riclassificato indicato dalla comunicazione Consob n. 940001437 del 23 febbraio 1994, qualora lo stesso sia anche fornito in sede di rendicontazione annuale.

3.2.5 Quantità stimate

Lâ??articolo 81 del regolamento Consob 11971 come modificato dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 prevede che la Consob possa autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati sotto forma di quantità stimate in casi ec-cezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammes-se alla quotazione in altri Stati membri dellâ??Unione Europea.

In tal senso la comunicazione CONSOB n. DAC/28034 precisa che è richie-sta una valutazione da parte della Consob al fine di garantire che la relazio-ne semestrale fornisca informazioni tali da rappresentare in maniera attendi-bile la situazione economico-patrimoniale dellâ??emittente.

3.2.6 Risultato di periodo

Può essere esposto al lordo o al netto delle imposte e degli accantonamenti effettuabili in applicazione di norme tributarie.

Vanno indicati gli acconti sui dividendi corrisposti o deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.

3.2.7 Comparabilità

I dati dei prospetti contabili devono essere comparabili con quelli del corri-spondente periodo dellâ??esercizio precedente e quelli di chiusura dellâ??esercizio medesimo.

3.2.8 Arrotondamenti

I dati in cifre devono essere espressi in milioni o miliardi di lire e/o in migliaia o milioni di euro.

Tale disposizione dovrà essere applicata fino al 31° dicembre 2001, data nella quale avrà termine il regime transitorio. Successivamente i dati do-vranno essere espressi unicamente in migliaia o milioni di euro.

La tecnica da utilizzare è comunque quella dellâ??arrotondamento e non quella del troncamento.

3.2.9 Note esplicative ed integrative

Secondo lâ??art. 81 del regolamento Consob già citato, le note devono conte-nere:

â?¢ informazioni che permettano di giudicare lâ??evoluzione dellâ??attività e il risul-tato economico indicando i fattori particolari che hanno influito su tale at-tività e su tale risultato;

â?¢ i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dellâ??attività nellâ??esercizio in corso;

â?¢ il confronto con il corrispondente periodo dellâ??esercizio precedente.

Le note devono essere redatte secondo i criteri indicati nellâ??allegato 3C-bis della delibera Consob n.11971/99 (all. A al presente documento).

Detto allegato fornisce il contenuto minimo (informazioni sulla gestione, crite-ri di valutazione e informazioni sullo stato patrimoniale, sul conto economico, altre informazioni, area di consolidamento) delle note esplicative ed integra-tive della relazione.

Le note esplicative sono divise in sei sezioni:

1. informazioni sulla gestione

2. criteri di valutazione

3. informazioni sullo stato patrimoniale

4. informazione sul conto economico

5. altre informazioni

6. area di consolidamento.

Si rimanda a detto allegato per unâ??analisi più dettagliata del contenuto di queste sezioni.

Eâ?? da evidenziare che la comunicazione Consob n.DAC/28034 conclude sot-tolineando la necessità di fornire nella relazione semestrale delle informazio-ni già raccomandate con appositi provvedimenti, in particolare:

â?¢ le operazioni con parti correlate;

â?¢ le informazione sullâ??andamento della gestione nelle diverse categorie di attività e aree geografiche;

â?¢ le informazioni connesse con lâ??introduzione della moneta unica europea;

â?¢ lâ??informativa da fornire a seguito del cambiamento dei criteri contabili;

â?¢ presenza di eventuali dati stimati.

3.3 La relazione trimestrale

3.3.1 Fonti normative

Lâ??obbligo alla redazione della relazione trimestrale scaturisce dal Regola-mento Consob 11971/99, art. 82 e allegato 3D come modificati dalla delibe-ra n.12475 del 6/4/00 (all. B al presente documento).

Eâ?? previsto lâ??esonero dalla pubblicazione della trimestrale per i periodi sca-denti in concomitanza dei semestri qualora gli emittenti comunichino alla Consob e al pubblico che:

â?¢ renderanno disponibile al pubblico la semestrale entro 75gg. dalla sca-denza del semestre;

â?¢ renderanno disponibile alla società di gestione del mercato e presso la sede della società il progetto di bilancio dâ??esercizio e il bilancio consolida-to entro 90 gg. dalla chiusura dellâ??esercizio.

3.3.2 Principi di riferimento

I prospetti sono redatti in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio dâ??esercizio e consolidato.

3.3.3 Contenuto e forma

La relazione trimestrale deve contenere:

â?¢ prospetti contabili

â?¢ note di commento ai prospetti

â?¢ osservazioni degli amministratori sullâ??andamento della gestione.

I prospetti sono semplificati rispetto sia a un bilancio dâ??esercizio sia alla rela-zione semestrale. Essi devono contenere almeno:

â?¢ volume dâ??affari e risultato dellâ??attività operativa

â?¢ posizione finanziaria netta

Il livello di dettaglio di detti prospetti è lasciato alla discrezionalità degli emit-tenti

I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al pe-riodo intercorrente tra lâ??inizio dellâ??esercizio e la data di chiusura del trimestre. Inoltre essi devono essere confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dellâ??esercizio precedente.

I dati finanziari sono confrontati con quelli dellâ??ultimo trimestre e del corri-spondente trimestre dellâ??esercizio precedente.

3.3.4 Note di commento

Le note di commento devono evidenziare:

â?¢ eventuali modifiche ai principi contabili;

â?¢ presenza di eventuali dati stimati;

â?¢ indicazione delle variazioni più significative rispetto alle situazioni trime-strali allegate a scopo comparativo;

â?¢ ripartizione, se significativa, del volume dâ??affari per tipologia di attività e per aree geografiche;

â?¢ prevedibile evoluzione dellâ??attività per lâ??esercizio in corso.

3.3.5 Osservazioni degli amministratori

Esse illustrano sinteticamente i fatti gestionali con evidenziazione di quelli di natura straordinaria, indicandone gli effetti sulla situazione economica, ge-stionale e finanziaria della società e del gruppo.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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