La funzione dei bilanci intermedi è quella di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio: sono esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio di esercizio, quali, ad esempio, la misurazione dell’utile distribuibile o dell’utile tassabile. E’ questa stessa definizione che ne esclude qualsiasi rilevanza tributaria. L’articolo 52 del Testo Unico delle imposte sui redditi, infatti, letteralmente, prevede che “Il reddito di impresaâ?¦è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economi-co, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumen-to o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle suc-cessive disposizioni del presente testo unico”.
Tra lâ??altro la norma parla di “conto economico relativo all’esercizio chiusoâ?¦”: pertanto, i bilanci intermedi non rivestono alcuna rilevanza fiscale ai fini delle imposte sul reddito.
Per quanto riguarda l’Irap, l’articolo 5 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 fa riferimento al conto economico di cui all’articolo 2425 codice civile, re-lativo al “bilancio di esercizio” (articolo 2423, comma 1, cod. civ.).
Si tenga conto che, per la normativa tributaria, al di fuori del bilancio di esercizio, hanno rilevanza i bilanci relativi a periodi inferiori all’esercizio nelle sole ipotesi di trasformazione, di fusione e scissione (articolo 11, Dpr 29 settembre 1973 n. 600), nonché di liquidazione (articolo 5 del Dpr 22 lu-glio 1998, n. 322), ovvero nelle ipotesi di “operazioni straordinarie”.