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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I Bilanci intermedi 5 I bilanci intermedi enunciazione dei principi contabili per la loro redazione |

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5.1 Definizione e obiettivi

In questo capitolo sono trattate le modalità di presentazione e reda-zione di bilanci intermedi destinati alla diffusione pubblica, in particolare ad uso degli investitori. In questo contesto un bilancio intermedio è definito come un bilancio dâ??impresa , di norma, per un periodo inferiore ai dodici mesi . In genere si tratta di bilanci di durata pari a tre, sei o nove mesi a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre).

Un bilancio intermedio come sopra definito ha lâ??obiettivo di informare il pubblico circa lâ??evoluzione della gestione aziendale in corso dâ??esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde allâ??esigenza dei mercati finanziari di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

Sono, invece, generalmente esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio dâ??esercizio, quali, fra gli altri, la misurazione dellâ??utile distribuibile. Inoltre questi tipi di bilanci intermedi non sempre richiedono lâ??approvazione da parte dei soci. In alcuni casi specifici, individuati dal codice civile e dalla normativa fi-scale, i bilanci intermedi sono soggetti a particolari formalità quali il deposito nella sede della società e costituiscono talora la base di commisurazione del reddito imponibile.

Essendo documenti contabili pubblici, destinati ad informare i lettori sullâ??andamento dellâ??impresa in corso dâ??anno, i bilanci intermedi devono os-servare i requisiti del secondo comma dellâ??art. 2423 cod. civ.: â??il bilancio de-ve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato e-conomico dellâ??esercizioâ?.

Un bilancio intermedio, affinché sia di effettiva utilità per i destinatari, deve essere comunicato con tempestività poiché il ritardo nella rilevazione dellâ??informazione può rendere la stessa scarsamente significativa per coloro che, sulla base di tale bilancio, avrebbero dovuto prendere delle decisioni.

Tuttavia le imprese non devono essere gravate di costi eccessivi per produrre continuamente informazioni finanziarie destinate al pubblico. Pertanto, pur dovendo rispettare i criteri generali sopra citati, i bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche, come sarà illustrato nel seguito di questo documento.

Se il bilancio intermedio non rispetta tutte le regole formali di un bi-lancio dâ??esercizio, le imprese dovranno evitare nelle titolazioni ed in ogni rife-rimento il termine â??bilancioâ?, specificando inoltre che i dati contabili oggetto di presentazione si riferiscono ad un periodo inferiore allâ??esercizio. Si possono utilizzare, per esempio i termini â??relazione trimestraleâ? (o semestrale), â??pro-spetto contabileâ? (art. 2433-bis c.c.), â??situazione patrimonialeâ? (art. 2446 e 2501-ter c.c.); nel contesto internazionale si usa la dizione â??interim financial reportingâ?.

Inoltre, nella nota integrativa, si dovrà specificare che, in funzione del fatto che trattasi di bilancio intermedio, sono state adottate regole semplifica-te di presentazione.

5.2 Criteri di rappresentazione

Fatta eccezione per alcune situazioni patrimoniali redatte in occasio-ne di operazioni straordinarie, un bilancio intermedio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, cioè dagli stessi prospetti contabili e informativi previsti per il bilancio dâ??esercizio.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425, cod. civ. per il bilancio dâ??esercizio. Eâ?? tuttavia possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri si-gnificativamente lâ??intelligibilità dei prospetti contabili. Lâ??aggregazione massi-ma è comunque costituita:

– per lo stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute da numeri ro-mani,

– per il conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi.

Per non alterare la comparabilità nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelta non può di norma essere modificato nei periodi successivi, salvo fornire un maggiore dettaglio qualora se ne presenti la ne-cessità per migliorare lâ??intelligibilità del bilancio.

Il contenuto della nota integrativa può essere ridotto, anche in misura sostanziale, rispetto a quanto dettagliatamente previsto dal cod. civ. per il bilancio dâ??esercizio. Le imprese devono però includere nelle note ai bilanci intermedi quelle informazioni ritenute essenziali per non fuorviare il lettore del bilancio.

Lâ??argomento è più diffusamente trattato nel successivo paragrafo 5.5 di questo capitolo.

Infine i bilanci intermedi (non necessariamente le situazioni patrimo-niali redatte in occasione di operazioni straordinarie) devono essere compa-rativi, ovvero presentare il raffronto con lâ??analogo periodo precedente e, ove ritenuto necessario, con la situazione patrimoniale dellâ??ultimo esercizio.

5.3 Principi contabili

I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio dâ??esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio dâ??esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai corretti principi contabili.

Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo â??esercizioâ?, ancorché di durata inferiore allâ??anno. Nel linguaggio internazionale questo criterio è noto con il termine di discrete method.

Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza econo-mica, riferita al periodo; pertanto eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dellâ??esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota integrativa. Si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo inter-medio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività.

Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi cri-teri di valutazione adottati per il bilancio dâ??esercizio; salvo il caso di cambia-mento di principi contabili nel bilancio dâ??esercizio (v. documento CNDC-CNR n.29 § A â??Cambiamenti di principi contabiliâ?) che può essere anticipato nei bilanci intermedi.

La Commissione ha anche esaminato un criterio alternativo, noto internazionalmente con il termine di integral approach, secondo il quale un pe-riodo intermedio deve essere considerato come parte integrante ed inscindibile dellâ??intero esercizio annuale. Secondo questo criterio, costi e ricavi di periodo sono ritenuti â??frazioniâ? ideali di costi e ricavi che si avranno nellâ??arco dellâ??esercizio annuale. Ne consegue che costi e ricavi aventi un andamento erratico nel corso dellâ??anno sono contabilizzati nei bilanci intermedi come pro-quota dellâ??importo atteso a fine anno anziché in funzione del loro effetti-vo sostenimento o maturazione.

La Commissione ha concluso che lâ??uso dellâ??integral approach non è idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino lâ??obiettivo di rappresentare lâ??andamento gestionale di unâ??impresa in un pe-riodo inferiore a quello annuale. Infatti, lâ??integral approach elimina gli effetti della stagionalità e della volatilità che, invece, sono un fenomeno tipico per le imprese. Pertanto i loro effetti devono essere riflessi nei rendiconti periodici in modo da permettere al destinatario dellâ??informazione contabile di apprezzare lâ??andamento aziendale nei vari periodi intermedi e di formarsi un giudizio su come lâ??impresa ha operato. Della non comparabilità dei dati di periodo con i dati di un intero esercizio, dovuta per esempio, a stagionalità si dovrà dare notizia nella nota integrativa, ovvero nelle note a corredo del bilancio intermedio.

5.4 Specifici criteri di valutazione

5.4.1 Premesse

Come enunciato al paragrafo precedente, nei bilanci intermedi devo-no essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo â??esercizioâ?.

Vi sono tuttavia situazioni particolari per le quali lâ??osservanza del principio generale sopra descritto può comportare alcune difficoltà interpreta-tive. In questo capitolo sono trattate alcune delle fattispecie più ricorrenti.

5.4.2 Costi di ricerca e sviluppo

Nel bilancio dâ??esercizio i costi di ricerca e sviluppo sono imputati a conto economico quando sostenuti oppure, alternativamente ed a certe condizioni, essi possono essere capitalizzati come attività immateriali e poi soggetti ad un processo di ammortamento.

Nel caso in cui lâ??impresa adotti nel bilancio dâ??esercizio il criterio alter-nativo, si pone il problema, anche nei bilanci intermedi, di verificare il rispetto delle condizioni previste per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Queste condizioni si riferiscono alla realizzabilità del progetto e alla ricupera-bilità dei costi tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso.

Il problema consiste nel fatto che, in corso dâ??esercizio, possono non essere noti tutti gli elementi occorrenti per verificare il rispetto delle condizioni necessarie per la capitalizzazione dei costi, ma tali elementi potrebbero rendersi disponibili a fine esercizio.

In tale circostanza, si potrebbe considerare di capitalizzare, nei bilanci intermedi, i costi di ricerca e sviluppo, rinviando a fine esercizio la determinazione finale dellâ??esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione. Non si ritiene, invece, che ciò sia possibile perché in contrasto con i principi generali enunciati nel documento 24, â??Le immobilizzazioni immaterialiâ?.

Infatti, in merito alla realizzabilità del progetto, il predetto documento stabilisce che â??â?¦.i costi di ricerca e sviluppo siano capitalizzati solo dal mo-mento in cui il progetto si dimostri realizzabileâ?. Si tratta perciò di una condi-zione che fa riferimento ad un istante e non ad un arco temporale. Analoga considerazione è altresì applicabile per analogia al secondo requisito (ricu-perabilità dei costi tramite flussi futuri di ricavi).

5.4.3 Costi di manutenzione

Eâ?? regola generale che ogni costo deve essere rappresentato nei bi-lanci intermedi in funzione del suo effettivo sostenimento.

In osservanza della predetta regola, i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede saranno sostenuti in un certo periodo dellâ??anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti.

Quanto sopra esposto non si applica, ovviamente, al Fondo manu-tenzione ciclica che deve essere alimentato con accantonamenti periodici, come previsto dal principio contabile 19 (nella parte Fondi per rischi ed one-ri) al quale si rimanda sia per la definizione di manutenzione ciclica sia per le relative modalità di trattamento contabile.

5.4.4 Premi di fine anno

Lâ??erogazione di premi o sconti al raggiungimento di determinati obiettivi (target) di vendita è una prassi contrattuale assai comune in alcuni settori merceologici. Il premio da corrispondere è usualmente commisurato a volu-mi di vendita annui e non per singoli periodi, salvo il caso di sporadiche campagne promozionali. Inoltre non è infrequente il caso in cui lâ??ammontare del premio, in genere una percentuale, sia variabile in funzione dellâ??importo annuo delle vendite.

Ne consegue che, solo a fine anno, è possibile determinare con at-tendibilità lâ??importo del premio da corrispondere (o da incassare a seconda che lâ??impresa sia venditrice o acquirente).

Eâ?? questo un caso esemplificativo della maggior difficoltà a stimare, in un bilancio intermedio, lâ??entità di alcuni elementi di costi o di ricavi che â??matu-ranoâ? su base annua. Tuttavia la maggior difficoltà di stima non può compor-tare che, nei bilanci intermedi, non sia iscritta quella quota parte di costo o di ricavo che, ragionevolmente, si ritiene di competenza del periodo.

Pertanto nei bilanci intermedi si dovrà far uso di tutte le informazioni disponibili â?? quali, per esempio, gli andamenti storici e le previsioni di vendita (o di acquisto a seconda dei casi) â?? per stimare, nel miglior modo possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita (acquisto) del periodo intermedio.

Nella stima occorrerà esercitare particolare cautela, specialmente nei periodi più lontani dalla chiusura dellâ??esercizio, onde evitare di rilevare ricavi che poi non si realizzeranno a fine esercizio oppure costi inferiori a quelli che poi saranno sostenuti.

Quanto esposto in questo capitolo si applica anche a tutti quegli ele-menti di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è nota uni-camente a fine anno e solo stimabile nei periodi intermedi.

5.4.5. Ammortamento delle immobilizzazioni

Lâ??ammortamento delle immobilizzazioni deve essere effettuato in re-lazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per lâ??uso durante il perio-do, utilizzando lâ??aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto allâ??intero esercizio. Solo così è possibi-le correlare il deprezzamento del cespite alla sua partecipazione al processo produttivo.

Non è invece consentito calcolare gli ammortamenti in funzione an-che delle acquisizioni e dismissioni pianificate nel corso dellâ??esercizio. Que-sta prassi, infatti, produrrebbe incongruenze logiche, oltre che distorsioni contabili, perché, per esempio, si calcolerebbero ammortamenti su cespiti non presenti in azienda ma acquistati in un periodo infrannuale successivo.

Pertanto, lâ??ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per lâ??uso e per la durata residua del periodo intermedio al quale si riferisce il documento contabile.

Per i bilanci dâ??esercizio vi è la facoltà di utilizzare la metà dellâ??aliquota normale per i cespiti acquisiti nellâ??anno, a condizione che la quota di ammor-tamento così ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per lâ??uso. Analo-ga facoltà è consentita, alla stessa condizione, per gli ammortamenti nei bi-lanci intermedi, ovviamente rapportando lâ??aliquota dimezzata alla durata del periodo intermedio. Lâ??ammortamento non può essere anticipato ai periodi nei quali un cespite non è ancora utilizzabile: se il bene viene acquistato ed utilizzato dal secondo trimestre, lâ??onere per ammortamenti che sarà inserito nel bilancio di fine esercizio deve essere ripartito fra il secondo, il terzo e quarto trimestre, mentre non è corretto inserire tale costo anche nel conto economico del primo trimestre.

Lâ??ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di unâ??immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile . Ciò presuppone, ovviamente, la partecipazione dellâ??immobilizzazione al proces-so produttivo fino al termine dell?esercizio.

Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell?esercizio, è corretto calcolare l?ammortamento relativo alla frazio-ne dell?esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento.

5.4.6 Valutazione delle rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio de-vono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale, in osservanza del già citato criterio generale secondo cui un bilancio interme-dio rappresenta un autonomo, ancorché più breve, esercizio finanziario.

Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse configurazioni di co-sto (fifo, lifo, medio ponderato) di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l?eventuale necessità di svalutazione per ricon-durre le scorte al minor valore di realizzo. Quest?ultimo dovrà essere stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione senza anticipare mere aspettative di recupero nei periodi successivi.

Nel caso di rimanenze il cui costo è determinato in funzione del me-todo lifo, l?applicazione del criterio generale può comportare variazioni anche di importo consistente nella cosiddetta ?riserva lifo?, in particolare per le im-prese soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi precedenti alla chiusura annuale.

Infatti queste imprese riducono notevolmente il volume delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un certo periodo dell?anno, per poi ricostituire successivamente un livello ottimale di giacenze di magazzino. Di conseguenza si ha l?emersione della ?riserva lifo? (e relativi profitti) in un cer-to periodo infrannuale (quello caratterizzato dalla elevata stagionalità di ven-dita) che sarà poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti).

In questa circostanza si potrebbe considerare di non riflettere, nei bi-lanci intermedi, l?effetto derivante dalla riduzione delle scorte valutate a lifo se vi è una ragionevole aspettativa che l?effetto di tale riduzione sarà poi an-nullato a fine anno.

Non si ritiene accettabile il sopra descritto criterio sia perché esso in-trodurrebbe un?eccessiva latitudine discrezionale, sia perché priverebbe il lettore di bilancio di un?utile informazione circa gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell?impresa. L?esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo è dovuta dall?emersione temporanea della riserva lifo e l?indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più periodi intermedi successivi, costitui-scono tuttavia un?informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al bilancio intermedio.

5.4.7 Le imposte sul reddito

La stima delle imposte sul reddito nei bilanci intermedi merita, per la sua particolarità e complessità, una trattazione specifica.

Vi sono due differenti modi di affrontare la questione. Da un lato, si può applicare integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque stimare il carico fiscale ed il conseguente fondo per imposte come se esse dovessero veramente essere liquidate in base all?utile lordo di fine periodo; in questo caso si apportano le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio.

In assenza di rettifiche fiscali di natura permanente, questo metodo fa sì che, in ogni periodo intermedio, il carico di imposte corrisponda alla ap-plicazione dell?aliquota fiscale in vigore sull?utile lordo di periodo

Secondo un?altra metodologia, invece, bisogna stimare il carico fisca-le che l?impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo quindi, pro quota, sui risultati lordi di ogni periodo intermedio. Ciò comporta, come ovvio, di stimare l?utile lordo previsto di fine anno.

Quest?ultimo approccio non è ritenuto accettabile perché esso non consente di fornire un?attendibile misura del contributo che ogni periodo in-termedio ha fornito per il conseguimento dell?utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare nei primi periodi intermedi.

Pertanto si raccomanda di commisurare il carico fiscale all?utile lordo di ogni periodo, e, per ciò che concerne l?aliquota da adottare, si raccomanda di utilizzare l?aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo.

L?aliquota fiscale annua effettiva è quella che si presume in vigore a fine esercizio e dunque la precisazione è importante in tre fattispecie:

a) nel caso di cambiamento di aliquota in corso d?esercizio per effetto di modifiche nella legislazione tributaria;

b) nel caso di aliquote progressive sul reddito d?impresa;

c) se un?impresa ritiene, sulla base di piani e previsioni attendibili, di chiudere l?esercizio in pareggio o in perdita e dunque di essere soggetta ad un?imposizione fiscale ridotta.

Se un?impresa ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse pro-quota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro realizzabilità nei periodi mede-simi.

In ogni caso, sarà necessario che nella nota integrativa si dia un?indicazione del criterio di calcolo applicato.

L?Appendice fornisce esempi di calcolo di imposte sul reddito (correnti e differite) secondo i concetti sopra espressi.

5.5 La nota integrativa

La nota integrativa ad un bilancio intermedio può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle fornite in un bilancio d?esercizio.

Dovrà essere cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo.

Il contenuto minimo di nota integrativa ad un bilancio intermedio è comunque il seguente:

1. descrizione dei principi e criteri di valutazione, eventualmente tramite rin-vio a quanto indicato nel precedente bilancio d?esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte;

2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo prin-cipio e dell?effetto del cambiamento sul bilancio;

3. descrizione di effetti significativi sull?utile (lordo o netto) dovuti a stagiona-lità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;

4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponi-bili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno);

5. eventi successivi di rilievo;

6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse ri-spetto ai precedenti periodi);

7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori;

8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto;

9. il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pre-gresse non riconosciute in precedenza;

10. nel caso di bilanci consolidati:

10.1 composizione dell?area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato);

10.2 effetti delle eventuali variazioni significative nell?area di conso-lidamento;

11. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità com-petenti.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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