NULL
Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I crediti I crediti definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio | A. Definizione, caratteristiche e rilevazione

Scarica il pdf

A.I. – I crediti che formano oggetto del presente documento rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri.

A.II.a) – Hanno rilevanza per i crediti:

– l’origine;

– la natura del debitore;

– la scadenza.

A.II.b) – Relativamente alla loro origine i crediti si distinguono in:

– crediti sorti in relazione a ricavi (tipici i crediti verso clienti) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;

– crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi (questi differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);

– crediti sorti per altre ragioni (crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, crediti verso l’erario, crediti verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.).

Relativamente alla natura del debitore, i crediti si distinguono, dal punto di vista ragionieristico, tra:

– crediti verso clienti;

– crediti verso consociate [1];

– crediti verso altri.

Infine, relativamente alle scadenze i crediti possono essere:

– a breve scadenza;

– a media o lunga scadenza.

A.II.b.1) – I crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi.

Sintetizzando, e prescindendo dai casi particolari, detti ricavi devono essere riconosciuti in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni [2]:

1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

2) lo scambio è già avvenuto.

In caso di vendita di beni, lo scambio dovrebbe considerarsi avvenuto quando si è verificato il passaggio del titolo di proprietà. Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili [3-4-5].

In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quando il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.

A.II.b.2) – I crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio se sussiste «titolo» al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l’impresa. L’esistenza e le caratteristiche del «titolo» si basano su criteri giuridici.

A.II.c) – La natura del debitore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione alla esposizione dei valori in bilancio.

In mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i crediti esposti derivino dall’ordinaria attività commerciale. E’ quindi necessario che i crediti siano separatamente evidenziati in bilancio a seconda della natura del debitore, perché è diversa l’informazione e l’interpretazione a seconda che i crediti siano verso clienti o verso altri terzi (e, nell’ambito di questi ultimi, quando rilevante, è necessario conoscere quali terzi tramite la nota integrativa).

Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, anche i crediti verso consociate devono avere indicazione separata. Ciò è necessario sia perché le operazioni tra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché tali crediti possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per consociate si devono intendere, ai fini qui discussi, non solo le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, ma anche le imprese che si trovano sotto comune controllo [6].

A.II.d) – La scadenza dei crediti assume rilevanza per dare separata evidenziazione in bilancio ai crediti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per raggiungere uno degli obiettivi del bilancio, e cioè quello di dare informazioni sulla situazione finanziaria, obiettivo che richiede che le voci patrimoniali siano classificate a seconda della diversa attitudine a trasformarsi in numerario [6].

La separazione va effettuata sulla base del periodo amministrativo [6], sono pertanto a breve i crediti che scadono entro l’esercizio successivo, a medio-lungo quelli che scadono oltre.

A.III. – I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere da clienti e da altri terzi. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, data la rilevante entità dei crediti, è necessario che essi vengano rilevati mediante un sistema contabile-amministrativo affidabile per strutture e controllo interno.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Articoli correlati
6 Settembre 2024
Nuove disposizioni sulle compensazioni: prime indicazioni operative

Dal 1° luglio 2024, le modalità di compensazione dei crediti subiscono importanti...

6 Settembre 2024
Decreto attuativo sulle sanzioni in vigore

Il 1° luglio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il decreto attuativo sulle...

6 Settembre 2024
Anomalie nei dati ISA: l’Agenzia avvisa tramite cassetto fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare avvisi ai contribuenti e ai loro...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto