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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I crediti I crediti definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio | C. Classificazione

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CI La classificazione dei crediti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

C.II. L’evidenziazione dei crediti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i crediti stessi hanno.

C.II.a) Natura del debitore – In considerazione della natura del debitore i crediti si distinguono in:

– crediti verso clienti (diversi dalle consociate) derivanti dall’ordinaria attività commerciale della gestione;

– crediti verso imprese collegate, controllate e controllanti (ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile) e verso altre consociate;

– crediti verso soci, con separata indicazione di quelli per versamenti ancora dovuti [1];

– crediti verso altri.

Quando nell’ambito delle categorie sopra indicate vi sono crediti di importo rilevante verso debitori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali crediti devono avere separata indicazione nella nota integrativa. Tale principio assume particolare importanza per alcuni crediti verso terzi non clienti (ad esempio rilevanti crediti verso dipendenti, rilevanti crediti verso l’erario, ecc.).

C.II.b) Scadenza – In considerazione della scadenza i crediti si distinguono in:

– crediti a breve o correnti: e cioè, convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista entro i dodici mesi;

– crediti a medio e lungo termine o non correnti: e cioè, convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista oltre i dodici mesi.

Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza deve essere determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di crediti verso consociate [2].

C.II.c) Compensazioni – Gli importi rilevanti di debiti verso propri debitori devono essere classificati tra le passività di bilancio, a meno che vi sia l’effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di importi rilevanti di crediti verso propri creditori.

C.III. I crediti vanno esposti nello stato patrimoniale al netto della svalutazione, eventualmente effettuata. Anche gli altri accantonamenti stanziati per rettificare i crediti (resi, sconti ed abbuoni, ecc.) e ridurli al valore di presunto realizzo vanno esposti nello stato patrimoniale a riduzione della voce dell’attivo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più in essere ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi vanno esposti in poste del passivo.

C.IV. Classificazioni minime [3]

Da quanto detto in precedenza, deriva che i crediti debbono essere esposti nello stato patrimoniale, nelle classi previste dall’art. 2424 Codice civile, A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B.III.2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e C.II – Crediti facenti parte dell’attivo circolante a seconda della loro natura e destinazione al netto delle svalutazioni, con le seguenti minime classificazioni:

A. Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti:

a) parte già richiamata

b) parte non ancora richiamata

B.III.2 – Crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri:

d/1 verso altre consociate

d/2 verso altri debitori

C.II – Crediti:

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso altri:

a) verso altre consociate

b) verso altri debitori

I crediti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate, (c.d. «imprese sorelle») vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante.

Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e nell’attivo circolante deve essere suddivisa in base alla scadenza, come richiesto dall’art. 2424 Codice Civile.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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