La nota integrativa deve fornire, quando applicabile, le seguenti informazioni sui crediti:
a) il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l’ammontare di questa, se non già eventualmente evidenziata nello stato patrimoniale;
b) crediti verso consociate, soci ed altri parti correlate all’impresa e informazioni su tali conti [1];
c) l’entità dei crediti con scadenza oltre i 5 anni, evidenziando quelli con consociate [1];
d) i crediti relativi a commesse a lungo termine ed il loro modo di determinazione [2];
e) per i crediti incassabili oltre l’anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d’interesse e le scadenze;
f) per i crediti infruttiferi attualizzati, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;
g) per i crediti di cui al paragrafo D.III.b.1) , se significativi e non attualizzati, occorre indicare i motivi della mancata attualizzazione e l’effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;
h) per i crediti per i quali permane un’obbligazione di regresso, l’importo dei crediti ceduti, se rilevante, anche se già indicato nei conti d’ordine;
i) importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (ad esempio a garanzia di propri creditori), anche se già indicato nei conti d’ordine;
l) il metodo con cui viene accreditato al conto economico l’interesse non maturato di cui al paragrafo D.III.b.1) ;
m) la concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa;
n) ammontari di crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico, se significativo;
o) ammontari significativi di crediti in moneta estera;
p) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio.