Si ritiene che il presente documento sia in linea con quanto enunciato dall’International Accounting Standards Committee (IASC), con la seguente precisazione: lo I.A.S. 18 al paragrafo 17 stabilisce che il momento di rilevazione dei ricavi per la vendita di beni e dei correlati crediti è quello del trasferimento dei rischi e dei benefici economici, che può avvenire anche in momenti differenti rispetto al possesso ed al titolo di proprietà; in particolare non sono previste eccezioni per i trasferimenti di immobili. Esiste la possibilità che in casi particolari il momento di rilevazione dei ricavi e dei crediti non coincida applicando questo documento ed il principio I.A.S. 18.
Nei documenti emessi dallo IASC non viene trattato l’argomento della cessione di crediti, tuttavia, applicando per analogia i concetti sui quali si fonda lo I.A.S. 18, il criterio stabilito in questo documento per le cessioni «pro solvendo» non sembra accettabile ai fini dell’applicazione dei principi internazionali.