Dal raffronto tra i principi enunciati in questo documento e l’attuale legislazione civilistica emerge quanto segue.
1. Classificazione delle voci nello stato patrimoniale – I principi contabili enunciati in questo documento per la classificazione dei crediti corrispondono alle norme poste dal Codice Civile [1], salvo che per la non chiara e netta separazione dei crediti a medio-lungo termine da quelli a breve termine. Anche sotto quest’ ultimo aspetto l’impostazione legale è comunque accettabile, purché si rispetti la seguente regola:
quando un credito ha origine commerciale e la sua scadenza è a medio-lungo termine, se tale scadenza non rappresenta una dilazione di pagamento usuale sul mercato, esso sottintende un’operazione finanziaria e non deve essere iscritto nelle voci C.II – Attivo circolante / Crediti, bensì nelle voci B.III.2 – Immobilizzazioni Finanziarie / Crediti.
2. Principi di valutazione – In generale, i principi di valutazione enunciati in questo documento non fanno altro che definire da un punto di vista ragionieristico i concetti, la portata ed i limiti del principio civilistico espresso dall’art. 2426 .
3. Nota integrativa – Le informazioni da fornire nella nota integrativa previste dalla Commissione sono più ampie di quelle stabilite dall’art. 2427 e da altri articoli del Codice Civile (i quali dettano il contenuto minimo della nota stessa), e, in caso di rilevanza, devono essere considerate come configuranti informazioni complementari obbligatorie ai sensi dell’art. 2423 .bilancio.