Per quanto concerne il raffronto con la legislazione fiscale, vanno messi in evidenza i due punti seguenti [1]:
Il disposto dell’art. 71 del DPR 22-12-1986, n. 917 stabilisce i limiti entro cui l’Amministrazione Finanziaria accetta in deduzione gli accantonamenti per svalutazione crediti. I riflessi di questa norma sulla redazione del bilancio civilistico costituiscono oggetto di altro documento dedicato agli aspetti fiscali.
Nel caso in cui la svalutazione richiesta da questo documento dovesse risultare superiore a quella consentita dalla legge fiscale, la differenza va ripresa a tassazione in sede di dichiarazione richiedendo il beneficio fiscale al momento in cui le perdite si saranno realizzate e saranno fiscalmente documentabili.