M.I. PRINCIPIO GENERALE
I debiti ed altre passività in lire vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale, salvo i casi descritti nel paragrafo M.X. e le altre cause di modifica del valore nominale menzionate nei paragrafi successivi (esempio: sconti commerciali).
M.II. DEBITI VERSO FORNITORI
I debiti verso fornitori vanno registrati al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa devono essere rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio deve essere rettificato nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.
M.III. PRESTITI OBBLIGAZIONARI
M.III.a) Principio generale
Il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando corrisponde all’ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso.
Il valore nominale delle obbligazioni già estratte e non ancora presentate per il rimborso, per le quali il diritto di rimborso è ancora valido, deve essere indicato nella voce D.13 «altri debiti». [1].
M.III.b) Riacquisto sul mercato
Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle obbligazioni ed abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, si pone il problema della classificazione e della valutazione di tali obbligazioni. I suddetti titoli (obbligazioni proprie), mantenuti per essere successivamente estinti in via anticipata, ovvero mantenuti sino alla scadenza in base al piano di ammortamento, vanno a ridurre il debito obbligazionario nella sezione delle passività per il loro valore nominale. Ciò allo scopo di evitare artificiosi «gonfiamenti» di attività e passività.
Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al nominale, la suddetta operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un utile al momento dell’annullamento. [2]. Tale utile, che risulta dalla differenza fra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto delle obbligazioni medesime sul mercato (inclusivo delle spese accessorie), va mostrato nel conto economico fra i proventi finanziari nel caso non ci sia un disaggio di emissione.
Nel caso in cui sia stato registrato un disaggio di emissione di obbligazioni, l’utile deve risultare dalla differenza fra il valore nominale meno la quota relativa del disaggio di emissione ed il costo di acquisto. [3].
M.III.c) Spese di emissione
Le spese di emissione sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società emittente per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario ed includono le spese legali e di altra natura connesse con l’emissione del prestito stesso.
Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, ed ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo M.III.d), in quanto si tratta di spese sostenute per l’operazione di finanziamento nel suo complesso.
M.III.d) Disaggi di emissione
L’emissione di obbligazioni al di sotto della pari (disaggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito.
In altre parole, lo scarto o disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un interesse effettivo più favorevole di quello calcolato sul valore nominale.
Il disaggio è pertanto parte inscindibile dell’onere finanziario di un’operazione di prestito ed ha la natura di interesse sostenuto anticipatamente dall’emittente. Tale interesse va differito ed ammortizzato in base alla durata del prestito.
Il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell’operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell’interesse effettivo del prestito ed ogni rata di ammortamento viene rideterminata in modo da far gravare tale interesse aggiuntivo in misura proporzionale sul debito residuo.
Questo sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di competenza.
In altri termini, tale metodo ha lo scopo di determinare l’interesse del periodo pari all’interesse ad un tasso fisso calcolato sul valore nominale del prestito (al netto del disaggio) all’inizio del periodo. Esiste tuttavia un metodo pratico per determinare in via approssimativa l’interesse effettivo per ogni esercizio. Questo metodo consiste nel dividere l’ammontare delle obbligazioni in circolazione all’inizio di ogni periodo (debito residuo) per la sommatoria degli ammontari delle obbligazioni in circolazione (debito residuo) all’inizio di ciascun periodo per tutta la durata del prestito. La percentuale risultante costituisce, per ogni esercizio, la quota di ammortamento del disaggio di emissione differito.
In caso di rimborsi infrannuali è opportuno utilizzare i numeri medi per le obbligazioni ed il debito residuo.
I disaggi di emissione vanno classificati nello stato patrimoniale tra i risconti attivi, con separata indicazione.
La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione degli «zero coupon bonds» deve avere lo stesso trattamento dei disaggi di emissione.
M.III.e) Premi su obbligazioni
Taluni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, dei premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte. [4].
L’ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento e va preso in considerazione per determinare l’importo totale del disaggio di emissione di cui al paragrafo precedente. [5].
M.III.f) Aggi di emissione
Dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza fra disaggi ed aggi di emissione salvo che, in quest’ultimo caso, l’interesse effettivo è inferiore a quello nominale.
Gli aggi di emissione vanno differiti inscrivendoli tra i risconti passivi, con separata indicazione ed accreditati periodicamente al conto economico secondo le modalità previste al paragrafo M.III.d), per i disaggi di emissione.
M.III.g) Obbligazioni convertibili in azioni
All’atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di opzione il prestito obbligazionario convertibile va contabilizzato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione va stornata dal debito per prestiti obbligazionari e registrato come capitale sociale. [6] per l’ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
Se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni, la differenza che si determina va accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni. [7].
Se le obbligazioni convertibili sono emesse sopra la pari, gli aggi di emissione devono essere iscritti tra i risconti passivi.
Per le obbligazioni che vengono convertite, la relativa quota residua di aggio va stornata dai risconti passivi ed accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni. Per le obbligazioni che vengono invece rimborsate, l’aggio residuo va accreditato al conto economico fra i proventi finanziari.
M.IV. DEBITI VERSO BANCHE
Il saldo da esporre in bilancio deve esprimere l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.
I mutui passivi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l’ottenimento dei mutui vanno differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella precedentemente illustrata per i disaggi di emissione.
M.V. DEBITI TRIBUTARI
La voce deve accogliere solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d’imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre i debiti per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) vanno iscritte nella voce B.2. – Fondi per rischi ed oneri/fondi per imposte.
I debiti per le singole imposte devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso vanno esposti tra i crediti alla voce C.II.5.
M.VI. ALTRI DEBITI
M.VI.a) Per questa posta di bilancio, valgono gli stessi principi enunciati per i debiti in generale.
M.VI.b) Ferie maturate da dipendenti
I contratti di lavoro collettivi e/o integrativi prevedono per ogni dipendente un certo numero di giorni di ferie per ogni anno lavorativo (o pro-rata). Tali ferie costituiscono un diritto del dipendente che matura gradualmente durante l’esercizio. Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell’esercizio. [8] richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, debba essere correlato al beneficio che l’impresa ottiene dal sostenimento di detto costo, cioè debba essere determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali. Ciò comporta, a fine periodo, l’iscrizione in bilancio dell’ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite. Il computo del debito per ferie va basato sui due seguenti elementi:
a) il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente;
b) il costo giornaliero per l’impresa.
Il numero di giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio.
Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda ed i contributi sociali a carico dell’impresa.
Il debito per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell’ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
M.VI.c) Depositi per imballaggi a rendere
I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, vanno accreditati in un conto di passività separato. L’ammontare dei depositi relativo agli imballaggi che non verranno più resi va determinato periodicamente tenendo conto dell’esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti, stornato dal predetto conto ed accreditato al conto economico.
La mancata restituzione degli imballaggi comporta lo stralcio dei medesimi dall’attivo.
I depositi per imballaggi a rendere vanno inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti.
M.VI. d) Somme trattenute per conto di terzi
Tali somme, nel presupposto che entrino nella sfera di disponibilità aziendale, originano un debito.
Quando le predette somme comportano la corresponsione di interessi, questi ultimi vanno rilevati secondo il principio della competenza.
M.VII. DEBITI DI BENI O SERVIZI
I debiti consistenti nell’obbligazione di consegnare beni diversi dai fondi liquidi vanno esposti al valore corrente di tali beni. Se il creditore ha l’opzione di ricevere contanti od altre attività, la passività va esposta per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività. Se l’opzione è del debitore va utilizzato l’ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto vanno imputate al conto economico.
M.VIII. INTERESSI PASSIVI SOGGETTI A CONDIZIONE
Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi passivi al verificarsi di determinate condizioni od eventi. Tali accordi vanno messi in evidenza nella nota integrativa ma gli interessi passivi vanno stanziati in bilancio solo quando il loro pagamento diventa probabile. Vedasi paragrafo C.VI.
M.IX. ESTINZIONE ANTICIPATA DI DEBITI
Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l’ammontare residuo del debito ed il costo globale per l’estinzione va rilevata nel conto economico: se positiva, al momento in cui le parti raggiungono l’accordo per l’estinzione anticipata; se negativa, nel momento in cui l’estinzione anticipata si stima probabile.
M.X. SCORPORO DI INTERESSI PASSIVI COMPRESI IN COSTI E DEBITI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
M.X.a) I debiti che si originano dall’acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita di costi. Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine per l’acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell’esborso finanziario da parte dell’acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine. In alcuni casi gli interessi per dilazione sono contrattualmente esplicitati e tali interessi possono rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato ovvero essere irragionevolmente bassi.
Spesso i debiti a medio od a lungo termine non hanno un interesse esplicitato, ma per essi si deve ritenere che contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato espressamente stabilito o evidenziato dalle parti. Sia in tali casi che in quelli con interesse esplicitato irragionevolmente basso, di solito, il valore nominale del debito è significativamente più elevato del valore commerciale del bene a breve.
L’esistenza delle predette condizioni fa sorgere la problematica di separare l’elemento finanziario, anche se l’applicazione delle tecniche di scorporo di seguito descritte va circoscritta a casi specifici.
Lo scorporo di tale elemento finanziario, cioè dell’interesse passivo totale o parziale, dal costo e quindi dal debito, va effettuato nel rispetto dei postulati del bilancio d’esercizio, del criterio del costo, inteso come prezzo di mercato del bene a breve, e del principio della prudenza. Pertanto, il bene cui il debito si riferisce va esposto in bilancio ad un valore pari al prezzo di mercato del bene a breve. Ne consegue che nessuno scorporo di interessi va attuato nei casi in cui il valore nominale del debito approssimi il prezzo di mercato del bene con condizioni di pagamento a breve. In tal caso, infatti, l’acquirente paga a termine un prezzo a breve ed ottiene un beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa. Tale beneficio, per il principio della prudenza, non va enucleato e riconosciuto anticipatamente.
Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d’altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l’esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore va ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.
M.X.b.1) Dai debiti, e dai relativi costi, originati dall’acquisizione di beni e servizi, che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) la loro scadenza ecceda significativamente l’esercizio;
2) non comportino un interesse passivo esplicito ovvero comportino un interesse irragionevolmente basso (salvo i casi successivamente indicati in M.X.b.3);
va scorporata la componente finanziaria, ossia l’interesse passivo, se il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene a breve. Il debito ed il relativo costo vanno valutati per un ammontare corrispondente al valore di mercato del bene a breve. Sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo a breve del bene acquistato si ricava l’interesse passivo (ed il relativo tasso) da scorporare dal costo e quindi dal debito. Il prezzo del bene a breve da utilizzarsi per la predetta differenza deve essere appropriatamente documentato e tale documentazione deve costituire parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni.
Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d’altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l’esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore si deve ottenere attualizzando il debito usando un tasso d’interesse per finanziamenti idonei.
M.X.b.2) Lo scorporo dell’interesse passivo non si applica ai debiti originati dall’acquisizione di beni e servizi con scadenza entro l’esercizio successivo in quanto tale termine, che corrisponde a quello adottato per classificazione dei debiti a breve termine, viene considerato rappresentativo di un periodo finanziario normale.
M.X.b.3) Il principio enunciato nel paragrafo M.X.b.1) non si applica nei seguenti casi:
a) agli ammontari ricevuti da terzi a garanzia o cauzione;
b) agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni venduti (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di ordini da clienti);
c) ai debiti che hanno un tasso d’interesse irragionevolmente basso in quanto:
-.vi siano garanzie di terzi, interventi legislativi di natura agevolativa (interventi per finanziamenti agevolati alle imprese in particolari situazioni: imprese situate in zone montane, Mezzogiorno, ecc.);
-.l’interesse non sia in parte o in tutto tassabile per il percipiente.
M.X.c) L’interesse passivo esplicito e l’interesse passivo scorporato sopra descritto vanno riconosciuti sulla durata del debito. L’interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito deve essere quello dovuto in tale periodo.
In altri termini, l’interesse passivo va riconosciuto sulla durata del debito proporzionalmente al debito in essere. Tale differenza va quindi ripartita in modo tale che l’interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato.
M.X.d) L’interesse passivo parzialmente o totalmente implicito ed il relativo tasso vanno determinati alla data dell’operazione, cioè al tempo in cui sorge il debito con scadenza oltre l’esercizio successivo, e non vanno più modificati durante il periodo di durata del debito.Una parte dell’interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi, con i limiti e con le modalità in cui la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni tecniche l’impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di costruzione se esistono le condizioni di cui al Documento n. 16 , paragrafo D.V.
M.X.e) L’interesse passivo scorporato dal debito va esposto nello stato patrimoniale tra i risconti attivi.
M.XI. DEBITI A LUNGO TERMINE DERIVANTI DA PRESTITI A LUNGO TERMINE SENZA INTERESSI O CON INTERESSI SENSIBILMENTE BASSI
I debiti a medio o lungo termine, ossia con scadenza superiore all’esercizio, derivanti da prestiti a medio o lungo termine che non comportano il pagamento di un interesse (rari se non collegati ad altre operazioni; vedasi paragrafo M.XII.) e quelli che comportano il pagamento di un interesse passivo sensibilmente basso, vanno esposti al loro valore nominale.
Essi, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono la scissione tra il valore del bene e l’elemento finanziario.
In generale, per tutti i debiti trattati in questo paragrafo, il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non va enucleato e riconosciuto anticipatamente, così come è stato stabilito nel paragrafo precedente per i debiti a medio o lungo termine derivanti dall’acquisizione di beni per i quali il valore nominale del debito approssimi il valore di mercato dei medesimi.
M.XII. DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA PRESTITI PARTE DI PIU’ COMPLESSE OPERAZIONI
Le operazioni da cui originano debiti e crediti di natura finanziaria non possono essere considerate separatamente se esse fanno parte di più complesse operazioni.
Così ad esempio, per quanto concerne i debiti, l’acquirente di un bene a breve ad un prezzo superiore al valore di mercato a breve, il quale riceve un prestito senza interessi o con un interesse notevolmente basso per l’acquisizione di quel bene, non può considerare le due operazioni separatamente. Il maggior costo del bene rispetto al mercato rappresenta l’interesse attribuibile al prestito.
Di contro, per quanto concerne i crediti, se viene venduto un immobile ad un terzo a breve e contemporaneamente viene concesso all’acquirente un finanziamento ad un tasso inferiore a quello al quale l’azienda può approvvigionarsi di fondi sul mercato, la determinazione del risultato economico dell’alienazione dell’immobile dovrà tener conto della perdita derivante dalla differenza dei due tassi, generando una rettifica in tal senso dei crediti. [9].
M.XIII. CAMBIAMENTO NON ONEROSO O PARZIALMENTE ONEROSO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI DEBITI
Nel caso di una dilazione non onerosa o parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito, derivante dalla cessione di beni o servizi, da breve a medio o lungo termine, il beneficio dell’allungamento dei termini va riconosciuto, per il principio della competenza, durante il periodo della dilazione, in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve. Nel caso di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi va scorporata in quanto il beneficio va rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito.
I cambiamenti significativi dei termini di pagamento dei debiti vanno indicati nella nota integrativa.