La nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni sui fondi per rischi ed oneri:
a) i criteri applicati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
b) la motivazione di variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, il loro utilizzo e gli accantonamenti;
c) la composizione della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
d) la motivazione di eventuali deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro e l’indicazione dell’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
e) eventuali informazioni complementari necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta;
f) relativamente alle «passività potenziali»:
– il rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati;
– la descrizione della situazione d’incertezza e l’indicazione dell’ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa ad una potenzialità che è stata stanziata in bilancio in quanto l’evento futuro è da considerarsi probabile, quando tali informazioni sono necessarie per non rendere il bilancio inattendibile;
– nel caso di evento probabile la cui stima dell’ammontare non possa essere effettuata, l’indicazione che l’evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di evento possibile;
– nel caso di evento possibile le informazioni utili per la comprensione della situazione di cui al paragrafo C.VI.f.3);
– l’esistenza e l’ammontare di garanzie, le obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari anche se la perdita sia improbabile;
– probabili contestazioni da parte di terzi da cui possa derivare una perdita «possibile» che sia significativa;
– possibilità di sostenere perdite dalla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati;
– indisponibilità di assicurazione.
g) Relativamente alle «attività potenziali»:
– la natura, la stima dell’ammontare se attuabile e gli effetti sul bilancio, tenendo conto delle conseguenze fiscali ed altri fatti pertinenti, sempre che l’evento sia probabile;
– le stesse informazioni richieste in caso di evento possibile allorché tale evidenza è necessaria per una «rappresentazione veritiera e corretta», sempre che il lettore del bilancio non venga indotto ad errate conclusioni.