Dal raffronto tra i principi enunciati dalla Commissione in questo documento e l’attuale legislazione tributaria emergono principalmente le seguenti divergenze:
– i costi e gli oneri sono deducibili, a fini fiscali, nell’esercizio di competenza, solo se è certa la loro esistenza ed il loro ammontare è determinato in modo oggettivo; in caso contrario devono essere ripresi a tassazione;
– gli accantonamenti deducibili sono solo quelli citati nel capitolo dedicato alla legislazione fiscale e ogni altro accantonamento deve essere ripreso a tassazione;
-.gli interessi passivi, se scorporati, non sono deducibili dal reddito fiscale, se manca il documento di calcolo rilasciato dal fornitore (o soggetto verso il quale è sorto il debito);
– gli adeguamenti, per variazioni normative e/o retributive, ai fondi istituiti per previdenze ed indennità varie e per trattamento fine lavoro devono essere dedotti nel bilancio civilistico nell’anno in cui si manifestano, mentre la norma fiscale ne ammette la deduzione per quote costanti in tre esercizi.
– non sono deducibili dal reddito fiscale i costi e gli oneri non imputati al conto economico nell’esercizio di competenza (tranne alcuni componenti negativi, di cui la norma dà specifica illustrazione);
– gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio sono deducibili, secondo la norma fiscale, in misura determinata dalla stessa mentre per la redazione del bilancio ai sensi del Codice Civile occorre riferirsi ai principi enunciati in questo documento;
– gli accantonamenti per lavori di manutenzione ciclica, stanziati secondo corretti principi contabili, a fini fiscali non sono integralmente deducibili e pertanto devono essere ripresi a tassazione, per la parte eccedente.