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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I fondi per rischi ed oneri Il trattamento di fine rapportodi lavoro subordinato I debiti Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato definizione dello stesso ed enunciazione dei principi contabili per la sua valutazione e rappresentazione in bilancio | G. Valutazione

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G.I. Le indennità di anzianità, costituenti la voce «Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato», sono determinate in conformità al disposto dell’art. 2120 Codice Civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. [1].

Il «Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro. [2].

G.II. Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul Trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, l’accantonamento a tale data deve essere adeguato per riflettere i detti effetti.

Ad ogni periodo amministrativo deve essere imputata una quota di Trattamento di fine rapporto tale da consentire il suo adeguamento al valore come sopra menzionato. Le quote di anzianità pregressa, generate da rinnovi contrattuali o da qualsiasi altro evento, devono essere fatte gravare nell’esercizio da cui inizia il periodo regolato dal nuovo contratto, ovvero in cui si è verificato l’evento che ha originato la quota di indennità pregressa. Gli eventi che originano quote di indennità pregressa sono, allo stato attuale, così molteplici e ricorrenti da rendere il loro differimento nell’attività dello stato patrimoniale in contrasto con i postulati del bilancio di esercizio ed in particolare con i principi della prudenza e della competenza.

G.III. Qualora l’impresa abbia provveduto alla stipulazione di polizze a fronte del Trattamento di fine rapporto maturato a suo carico, l’entità del premio corrisposto alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce B.III.2. dello stato patrimoniale.

La maggiore entità rimborsabile dalla Compagnia rispetto all’indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce sopravvenienza attiva di natura finanziaria per l’impresa contraente, rilevabile annualmente per competenza economica con il conseguente incremento del credito, esponibile nella stessa voce di cui al precedente capoverso.

G.IV. Gli ammontari di trattamento di fine rapporto relativi a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell’esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e vanno quindi indicati nello stato patrimoniale nella voce D.13., qualora di ammontare significativo.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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