Nel bilancio consolidato tutte le riserve componenti il patrimonio netto della controllata esistenti alla data di acquisizione della partecipazione non entrano a far parte delle riserve del bilancio consolidato, ma vengono eliminate insieme al capitale sociale contro il valore di carico della partecipazione, in quanto l’impresa controllante ha pagato al cedente un prezzo per tali riserve. Entrano invece a far parte del patrimonio netto consolidato gli utili conseguiti dall’impresa controllata successivamente all’acquisizione e le altre variazioni di patrimonio netto, quali ad esempio le rivalutazioni di beni a seguito dell’applicazione di leggi speciali (sempre che il valore di carico di tali beni in bilancio consolidato lo consenta, tenuto conto dell’eventuale maggior valore ad essi già attribuito in sede di imputazione del maggior prezzo pagato all’atto dell’acquisizione).
Dopo l’acquisizione, ai fini del bilancio consolidato ciò che ha rilevanza non è l’importo dell’attivo e passivo iscritto nel bilancio d’esercizio della controllata stessa, ma quello dell’attivo e passivo rettificati nel primo consolidamento a seguito dell’attribuzione della differenza risultante dall’eliminazione del costo della partecipazione contro le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste. Pertanto, nei bilanci consolidati gli ammortamenti, le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive devono essere calcolati sulla base dei valori rettificati iscritti in consolidato. In altre parole, i valori di carico da considerare ai fini dei bilanci consolidati non sono quelli esposti nei bilanci delle controllate ma i valori stabiliti in sede di prima inclusione delle controllate nel bilancio consolidato. Conseguentemente, si rendono necessarie delle rettifiche ai risultati post-acquisizione conseguiti dall’impresa acquisita.