(a) La quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza va indicata nello stato patrimoniale consolidato in una voce del patrimonio netto consolidato denominata «Capitale e riserve di terzi». Per separare questa voce dal patrimonio netto di spettanza del gruppo è opportuno che si effettui un sotto totale denominato «Patrimonio netto consolidato del gruppo» dopo i nove gruppi del patrimonio netto ed un totale generale dopo la voce «Capitale e riserve di terzi» denominato «Patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi».
La quota del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato in una voce denominata «Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi».
(b) Le quote di pertinenza dei soci di minoranza del patrimonio netto e del risultato d’esercizio rappresentano le quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificato, ove necessario, per effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei, di errori o di storno di poste fiscali o per effetto di quanto indicato nei successivi punti (c) e (d) e nel capitolo 11.7.
La distribuzione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata in base ai valori correnti non deve avere alcun effetto sulle quote di pertinenza dei soci di minoranza.
(c) Quando le perdite totali di pertinenza dei soci di minoranza eccedono la loro quota di pertinenza del capitale della partecipata, l’eccedenza, ossia il deficit, va registrato a carico degli azionisti di maggioranza, a meno che i soci di minoranza non si siano espressamente impegnati a rifondere le perdite, nel qual caso l’eccedenza va registrata tra le attività nel bilancio consolidato. Nel primo caso, se si dovessero verificare utili in futuro, la quota di tali utili di pertinenza dei soci di minoranza va attribuito alla quota di utile dei soci di maggioranza per l’ammontare necessario per recuperare le perdite in precedenza assorbite da questi ultimi.
(d) Se al momento dell’acquisto di una partecipazione la quota di pertinenza dei soci di minoranza è un deficit, tale deficit va valutato pari a zero, a meno che essi non siano espressamente impegnati a rifondere le perdite. Nell’attribuzione del prezzo pagato alle varie attività e passività, quanto detto, di solito, si traduce in un aumento dell’avviamento. In caso di utili successivi di pertinenza dei soci di minoranza, una parte di tali utili va a ridurre il valore dell’avviamento per l’ammontare del deficit per il quale esso era stato aumentato.