Il consolidamento dei bilanci comporta le seguenti operazioni:
(a) La somma dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione. Tale operazione consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del passivo e dei componenti il conto economico dei bilanci delle società da consolidare.
(b) L’eliminazione od elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare e degli utili e perdite interni o intragruppo, con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti (si veda 11.1 e 11.2).
(c) L’eliminazione od elisione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata (si veda 11.3).
(d) L’inclusione nel bilancio consolidato di eventuali imposte e/o altre spese da sostenere per rendere disponibili alla capogruppo gli utili non ancora distribuiti dalle società consolidate (si veda 11.5).
(e) La determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato di esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, per evidenziarli nel bilancio consolidato (si veda 11.6).
(f) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate (si veda 11.7).
(g) La valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni non consolidate, ossia delle partecipazioni che non hanno le condizioni per il consolidamento, con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda delle fattispecie trattate in questo documento (si veda 9.9).
(h) L’appropriato trattamento contabile delle azioni proprie (si veda 9.10).
(i) L’appropriato trattamento dei problemi contabili connessi all’acquisizione ed alla perdita del controllo ed al variare delle altre condizioni per il consolidamento (si veda 13).
(l) La preparazione dei prospetti del bilancio consolidato (si veda 8).
(m) L’estensione alle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto delle rettifiche e dei criteri necessari al consolidamento integrale (si veda 9.9).
(n) Il consolidamento dei conti d’ordine (si veda 8.2)