I dividendi ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico della partecipante vanno stornati in sede di consolidamento, per evitare di considerarli due volte: una volta come dividendi ed una volta come quota di pertinenza del risultato d’esercizio della partecipata.
Nel determinare la quota di utili di pertinenza della capogruppo, va preliminarmente attribuita la quota di utili spettante alle azioni privilegiate e di risparmio, prima di determinare la residua quota di utili di pertinenza delle azioni ordinarie.