L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.Lgs. n. 127/1991 ha reso per la prima volta obbligatoria la redazione del bilancio consolidato di gruppo per le imprese che si trovano nelle fattispecie illustrate nel precedente capitolo 5.
IL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO
Occorre precisare innanzitutto cosa s’intenda per primo bilancio consolidato. Negli anni precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/1991, una quantità di imprese, per una varietà di ragioni, ha redatto comunque bilanci consolidati. Tra queste ragioni assumono particolare rilevanza i casi di imprese con azioni quotate nelle borse valori chiamate a redigere il bilancio consolidato dalla CONSOB; quelle imprese che hanno redatto il bilancio consolidato per esigenze operative e commerciali, come ad esempio la presentazione del bilancio consolidato nell’ambito di negoziazioni di finanziamenti, di alleanze operative e commerciali con altre imprese, di presentazione della situazione complessiva del gruppo ai creditori, di partecipazione a gare di appalto, e altre numerose fattispecie, fino a comprendere quelle imprese che hanno volontariamente redatto il bilancio consolidato del proprio gruppo per il rafforzamento dell’immagine complessiva del gruppo stesso sul mercato.
Anche per quanto attiene alle formalità con cui i bilanci consolidati furono redatti negli anni precedenti l’obbligatorietà, vi è stata grande varietà di comportamenti: in taluni casi, i bilanci consolidati redatti volontariamente sono stati presentati «in visione» agli organi societari; in altri casi, tali organi hanno proceduto ad una loro «approvazione»; alcune imprese hanno presentato il bilancio consolidato ai propri azionisti, separatamente o congiuntamente al bilancio d’esercizio, eccetera.
Si deve infine tenere in considerazione che molto frequentemente, e quasi sempre nel caso di grandi imprese, il bilancio consolidato di gruppo è stato assoggettato, volontariamente o per disposizione di organi di controllo o per esplicita richiesta di terzi interessati, a certificazione.
Si è detto altrove in questo documento come il bilancio consolidato, al di là dell’ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, sia un fondamentale strumento informativo che l’impresa mette a disposizione del lettore per rappresentare una realtà di gruppo che non può trovare equivalente espressione informativa nel bilancio d’esercizio. Da questo punto di vista sostanziale, quindi, è rilevante non solo la ragione per la quale il bilancio consolidato sia stato redatto, ma anche l’uso che l’impresa ne abbia fatto, per esempio attraverso la sua diffusione, la consegna a terzi interessati, la sua certificazione, eccetera.
Il bilancio consolidato, esattamente come il bilancio d’esercizio, ha una sua importante caratteristica nella «continuità», o meglio nell’assenza di discontinuità, nella sequenza di bilanci redatti nel corso della vita dell’impresa: tale caratteristica fa sì che i valori di apertura di un esercizio trovino documentazione e ragione nel bilancio di chiusura dell’esercizio precedente.
La normativa non esplicita quale significato debba essere assegnato ai bilanci consolidati redatti per ragioni diverse dall’obbligo di legge. Tuttavia, è opinione comune che il citato criterio universale di continuità debba trovare la dovuta cittadinanza anche nel corpo delle norme attuali e che, quindi, non possa affermarsi che, decorrendo l’obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato da un certo esercizio, questo mero fatto possa da solo giustificare una discontinuità.
Si ritiene, quindi, che non possa intendersi come primo bilancio consolidato quello che rappresenta il primo consolidamento ai sensi di legge in tutti i casi in cui, per qualunque ragione, l’impresa abbia redatto e utilizzato [1] un precedente bilancio consolidato, servendosene, quindi, come strumento di comunicazioni sociali.
Poiché, tuttavia, i bilanci consolidati così volontariamente redatti possono risultare in tutto o in parte difformi dai criteri che l’attuale legislazione impone, occorre esaminare le diverse situazioni che possono essersi prodotte, che possono essere ricondotte ai casi in cui in anni precedenti l’insorgere dell’obbligatorietà le imprese:
(a) avevano redatto un bilancio consolidato di gruppo con criteri uguali o sostanzialmente in linea con quelli previsti dalla attuale normativa e con i principi contabili statuiti in questo Documento
In tale caso, il bilancio consolidato redatto ai sensi della attuale legislazione e con i criteri in essa previsti deve rappresentare la logica continuazione dei bilanci redatti per altra ragione negli esercizi precedenti; nel caso in cui alcuni criteri (di valutazione o di classificazione) adottati negli esercizi precedenti debbano essere modificati per conformare quel bilancio consolidato ai criteri stabiliti dalla vigente normativa e dai principi contabili statuiti nel presente Documento, il bilancio consolidato volontariamente redatto nell’esercizio precedente deve essere rielaborato in base ai nuovi criteri e presentato comparativamente al bilancio consolidato di legge; di tali variazioni si deve dare ampia ed analitica illustrazione nella nota integrativa, indicando l’effetto che esse hanno prodotto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, unitamente alle ragioni del cambiamento.
Nella fattispecie in esame, quindi, il primo bilancio consolidato è quello al quale in esercizi precedenti, sia stata data una qualunque forma di pubblicità o di comunicazione societaria;
(b) avevano redatto un bilancio consolidato di gruppo in base a criteri significativamente difformi rispetto a quelli previsti dalla norma e dai principi contabili statuiti in questo Documento
In tale caso, se la rielaborazione del bilancio consolidato precedente quello di legge risultasse impossibile o oltremodo onerosa, la nota integrativa dovrebbe indicare tale fatto, dando illustrazione delle principali diversità di criterio adottate nei due diversi esercizi ed illustrando le ragioni che hanno impedito la rielaborazione del precedente bilancio consolidato ed assumere il bilancio consolidato ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 127/1991 come primo bilancio consolidato.
COERENZA TRA BILANCIO CONSOLIDATO E BILANCIO D’ESERCIZIO
Nella redazione del primo bilancio consolidato assume particolare rilievo il trattamento di alcune poste rispetto a quello loro assegnato in sede di redazione del bilancio d’esercizio quali l’avviamento pagato alla data di acquisizione e le eventuali perdite riportate dalla controllata negli esercizi precedenti il primo bilancio consolidato.
In linea generale si ricorda che, dovendo il bilancio consolidato essere coerente in termini di valutazioni con il bilancio d’esercizio, le differenze tra i due bilanci debbono essere costituite esclusivamente da quelle poste che, riguardando la rilevazione dei fenomeni intragruppo ovvero la rilevazione delle rettifiche di consolidamento, come altrove illustrato in questo documento, non possono trovare accoglimento nel bilancio d’esercizio. Tuttavia, nell’anno in cui l’impresa redige il primo bilancio consolidato, potrebbero riscontrarsi alcune incoerenze con i bilanci d’esercizio che, in occasione della redazione di tale primo consolidato, occorre sanare [2]. I più comuni casi del genere riguardano i bilanci d’esercizio degli anni antecedenti il primo bilancio consolidato in cui la partecipazione era iscritta al «costo», con ciò intendendo il corrispettivo complessivamente pagato per la sua acquisizione. In tali casi potrebbe essersi verificato che:
– la parte di costo relativa all’avviamento (come definito in questo stesso capitolo) potrebbe non essere stata considerata come tale nel bilancio d’esercizio e, quindi, non essere stata ammortizzata
Il valore attribuito all’avviamento, come indicato altrove in questo documento, deve essere ammortizzato in base ai criteri indicati al precedente 10.4(a). L’ammortamento dell’avviamento deve decorrere dalla data di acquisizione della controllata. Il valore complessivo delle quote di ammortamento dell’avviamento afferenti esercizi precedenti al primo bilancio consolidato può essere addebitato direttamente al patrimonio netto consolidato [3]. In via eccezionale, ai fini della redazione del primo bilancio consolidato, successivamente alla pubblicazione di questo documento, è accettabile ammortizzare l’avviamento sul periodo residuo di vita utile a partire da tale data sempre che tale periodo non superi i limiti indicati al capitolo 10.4(a)(ii);
– successivamente all’acquisizione la partecipata ha riportato perdite d’esercizio che, non essendo state ritenute di carattere duraturo, non hanno comportato svalutazioni del valore della partecipazione nel bilancio d’esercizio della partecipante
Se alla data di redazione del primo bilancio consolidato tali perdite non risultano ancora essere state compensate da successivi utili d’esercizio, le perdite residue debbono essere rilevate nel bilancio consolidato attraverso la rettifica degli utili o delle perdite riportate a nuovo.