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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 14 Altri casi particolari |

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Premessa

(a) Indisponibilità dei dati per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti

Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello per il quale si redige il primo bilancio consolidato, per le quali non sia disponibile una documentazione valida (ad esempio, perizie e valutazioni d’azienda) che consenta di determinare e giustificare i valori correnti delle attività e delle passività alla data d’acquisto della partecipazione (in particolare quelli relativi alle immobilizzazioni) il valore netto contabile alla data d’acquisto va considerato, ai fini del bilancio consolidato, come equivalente al valore corrente delle attività acquistate e delle passività assunte specificandone nella nota integrativa la natura in base ai dati disponibili. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio della partecipata alla data del suo acquisto avesse evidenziato significative attività ammortizzabili (immobilizzazioni materiali, marchi, brevetti, ecc.), è ragionevole ritenere che la eventuale differenza rappresenti il maggior valore pagato per tali attività. Pur conservando tale natura indistinta essa va ammortizzata: a) preferibilmente sulla durata media stimata della loro vita utile residua a partire dalla data di acquisto della partecipazione, ovvero b) sulla vita utile residua al tempo di preparazione del primo bilancio consolidato, come indicato ai capitoli 10.1 e 12. Ai fini dell’iscrizione di tale posta va tenuto presente che il valore di un cespite non può in nessun caso superare il valore recuperabile tramite l’uso (si veda il documento «Le immobilizzazioni materiali»). Il criterio seguito va illustrato nella nota integrativa.

Se, invece, non è possibile reperire alcuna attendibile informazione su tale differenza, ovvero se dal bilancio della partecipata alla data di acquisto della partecipazione non emerge l’esistenza di significative attività ammortizzabili cui la differenza potrebbe essere attribuita, essa va trattata ai fini dell’ammortamento come se fosse costituita da avviamento e ammortizzata a partire dalla data di acquisto ovvero a partire dal primo consolidato, come indicato in questo documento.

(b) Acquisto di partecipazioni non totalitarie

Se la partecipazione non è acquistata per la sua interezza, tutti i calcoli di determinazione del patrimonio netto a valori correnti, dell’avviamento e degli utili e delle perdite successive debbono ovviamente riferirsi solo alla quota proporzionale di partecipazione posseduta [1].

(c) Regolamento differito del costo di acquisizione

L’interesse passivo a congruo tasso, incluso nel pagamento differito del prezzo d’acquisto della partecipazione, costituisce un componente negativo di reddito della partecipante da rilevarsi per competenza. Nel caso in cui il tasso di interesse non sia esplicitato (in quanto gli interessi sono compresi nel prezzo) ovvero che sia irragionevolmente basso, vale quanto indicato a proposito di scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all’acquisizione di beni e servizi del Documento Principi Contabili afferente i debiti e le altre passività, e pertanto il costo della partecipazione va ridotto con i criteri indicati in quel documento.

(d) Azioni privilegiate e/o di godimento; diritti di opzione

Se la partecipata ha nel suo capitale sociale azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante deve essere calcolata applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili dovuti a tali azioni. I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso vanno esclusi ed evidenziati in nota integrativa.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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