L’art. 43 D.Lgs. n. 127/1991 regola gli obblighi delle controllate, rispetto alla controllante, ai fini dell’invio tempestivo delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato.
La relazione ministeriale al suddetto articolo precisa che volutamente la norma non specifica nei dettagli gli adempimenti, lasciando «…all’impresa che redige il consolidato l’onere di attivarsi e di indicare le informazioni che le occorrono, e precisando che l’obbligo di trasmissione deve essere adempiuto tempestivamente».
Il legislatore ha inserito tale adempimento non esistendo altro esplicito obbligo giuridico di tale natura, nel nostro ordinamento.
Dalla lettura del dettato normativo si evince:
– il dovere della controllante di impartire alle controllate direttive atte a predisporre, secondo corretti principi contabili, i loro bilanci nonché tutte le informazioni utili per la formazione del bilancio consolidato;
– il dovere della controllante di rendere omogenei i metodi di rilevazione contabile, tra le società del gruppo;
– il diritto della controllante di pretendere l’invio delle informazioni in tempo utile per la redazione del bilancio consolidato;
– il dovere delle controllate di adeguare i propri metodi di rilevazione contabile e di attenersi alle istruzioni impartite dalla controllante circa le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato;
– il dovere delle controllate di inviare, nei tempi e modi richiesti, le notizie alla controllante.