Il controllo del bilancio consolidato riguarda:
(a) Il rispetto delle regole di redazione
La norma ha previsto un controllo di legittimità non imponendo al controllore alcuna valutazione di merito circa i bilanci oggetto di consolidamento. Pertanto l’attività dell’organo di controllo si esplica nel verificare che il bilancio consolidato sia stato redatto secondo la normativa e nel rispetto dei principi contabili riguardanti il documento oggetto di esame.
(b) Le scritture contabili
Trattasi di verificare la conformità del bilancio consolidato con le scritture di consolidamento effettuate dalla controllante.
La normativa non prescrive alcuna formalità per la tenuta delle scritture contabili di consolidamento, lasciando quindi libero il redattore del consolidato di adottare le forme e gli strumenti che ritiene più consoni a soddisfare le sue necessità. Occorre tuttavia rilevare che, sia per consentire l’efficace svolgimento del controllo qui discusso, sia per documentare il processo seguito nel consolidamento, la società controllante deve adottare quelle forme e quegli strumenti opportuni a ciò. Si raccomanda che la documentazione a supporto delle scritture di consolidamento sia conservata in modo analogo a quanto vigente per le scritture contabili ordinarie.
(c) Le notizie pervenute dalle imprese interessate al consolidamento
Per tale controllo occorre verificare sia la corrispondenza delle voci componenti gli stati patrimoniali e i conti economici delle controllate con quanto indicato nel bilancio consolidato, sia il trattamento di particolari voci di bilancio proprie del consolidato (eliminazione di poste reciproche, differenze di consolidamento, ecc.).