L’art. 37 recita:
«1. L’impresa che redige i conti consolidati deve farli controllare da una o più persone abilitate ad eseguire il controllo dei conti a norma del diritto dello Stato membro cui l’impresa è soggetta.
2. La persona o le persone incaricate del controllo dei conti consolidati devono altresì controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati dell’esercizio.»