Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione, stilata dall’organo amministrativo della controllante e la relazione redatta, dall’organo di controllo, nei modi sopra descritti, «…. deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione» (comma 2 art. 41 D.Lgs. n. 127/1991). Tale incombenza è essenziale ai fini delle informazioni da fornire ai soci circa i risultati della controllante e del gruppo di cui essa è parte.
Pur essendo obbligatoria sia la redazione del bilancio consolidato sia il deposito presso la sede sociale, il documento non deve essere approvato dall’assemblea pur avendone facoltà nei casi in cui sia operata tale scelta dall’organo amministrativo.
La norma ha previsto per le società non quotate in borsa [1], un periodo transitorio di applicazione (tre esercizi successivi alla prima applicazione del decreto). In tale periodo «…, il bilancio consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nei modi preveduti dall’art. 42, commi 1 e 2.» (art. 46 D.Lgs. n. 127/1991, comma 4). In questo caso la controllante non può avvalersi della facoltà concessa dall’ultimo comma dell’art. 2429 del Codice Civile di depositare, in alternativa alle copie integrali dell’ultimo bilancio delle controllate, un prospetto riepilogativo contenente i dati essenziali dei bilanci delle società controllate.