Riguardo agli organi o soggetti che devono effettuare i controlli sia la normativa che la VII Direttiva si esprimono in modo molto sintetico circa l’identificazione degli stessi. Nella relazione ministeriale all’art. 41, viene precisato che se la controllante è sottoposta tanto a controllo sindacale («organi») quanto a certificazione di una società di revisione («soggetti») anche il bilancio consolidato dovrà essere controllato e dai sindaci e dai revisori.
Nella prassi comune il controllo sul bilancio consolidato viene effettuato:
– dal collegio sindacale nelle società controllanti non assoggettate a certificazione obbligatoria;
– dalla società di revisione nelle società controllanti assoggettate a certificazione obbligatoria (il collegio sindacale deve peraltro, in questa fattispecie, vigilare sulla legalità del processo di formazione, controllo e pubblicazione del bilancio consolidato).
La relazione redatta dall’organo preposto al controllo deve illustrare gli accertamenti effettuati secondo normativa vigente, e l’esito degli stessi.