Nel nostro ordinamento i precedenti legislativi storici in materia di bilancio consolidato riguardano il settore dell’editoria e della radio-telediffusione limitatamente al mero obbligo di redazione del bilancio consolidato di «settore», con rinvio per i principi di consolidamento a non meglio specificate direttive della CONSOB [1].
In materia, la CONSOB ha utilizzato sin dal 1982 la facoltà concessa dall’art. 3, 1° comma, lett. a), della Legge 216/1974 , di imporre alle società capogruppo quotate in borsa l’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
L’esercizio di tale facoltà, in carenza di normativa tecnica di riferimento, è stato accompagnato da tre comunicazioni esplicative della Commissione, delle quali l’ultima n. DAC/RM/95005249 ha reso superate le precedenti.
Questa comunicazione tratta degli «Effetti dell’entrata in vigore della nuova disciplina del bilancio consolidato» e della «Trasmissione preventiva alla CONSOB del bilancio consolidato».
Recentemente è stato introdotto dall’art. 7 della Legge 9 gennaio 1991 n. 20 l’obbligo del bilancio consolidato per le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato, secondo modalità e criteri successivamente fissati dall’ISVAP (circolare n. 171 del 24 febbraio 1992).
Successivamente al D.Lgs. n. 127/1991, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, capo III, che ha attuato la Direttiva CEE n. 86/635 dell’8 dicembre 1986, ha introdotto l’obbligo della redazione del bilancio consolidato per le banche e gli altri istituti finanziari, definendone modalità e campo di applicazione.
La disciplina speciale dettata dal legislatore per i comparti assicurativi e bancari costituisce, anche sul piano dell’interpretazione sistematica, un corpus normativo a sé stante, la cui trattazione costituirà oggetto di un altro documento della commissione.