Premessa
L’art. 42 della normativa vigente recita:
«1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all’art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata [1], a cura degli amministratori, presso l’Ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d’esercizio.
2. Dall’avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
L’organo amministrativo risponde dei danni verso i soci ed i terzi, per il mancato adempimento degli obblighi di deposito, presso la sede sociale, e pubblicazione del bilancio consolidato, nei modi e termini indicati dalla normativa.»