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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 3 Il gruppo di imprese | Il gruppo secondo il D.Lgs. n. 87/1992

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La normativa del D.Lgs. n. 87/1992, recante, tra l’altro, gli obblighi relativi alla redazione del bilancio consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari, non costituisce oggetto del presente documento. Si ritiene opportuno, tuttavia, riprendere di seguito alcune disposizioni utili a tracciare una linea di demarcazione tra questa disciplina speciale e la normativa generale recata dal D.Lgs. n. 127/1991.

1. l’art. 44 del D.Lgs. n. 127/1991 esclude dall’ambito di applicazione del decreto gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari;

2. l’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 stabilisce che le disposizioni relative si applicano:

a) alle banche: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria. Per attività bancaria si intende la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito (art. 1 comma 1 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico);

b) alle società di gestione previste dalla Legge 23 marzo 1983, n.77 (fondi comuni di investimento);

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all’Albo (Albo dei gruppi creditizi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356);

d) alle società previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 (società di intermediazione mobiliare: SIM);

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del Testo Unico emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge 19 febbraio 1992, n.142: esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Tale esercizio è riservato ad intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro che si avvale dell’U.I.C. Questi intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge (art. 106, comma 1 e 2) nonché società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso Testo Unico: società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività seguenti previste dall’art. 1, lettera f):

1. operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);

2. leasing finanziario;

3. servizi di pagamento;

4. emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «traveller’s cheques», lettere di credito);

5. rilascio di garanzie e di impegni di firma;

6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

– strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

– cambi;

– strumenti finanziari a termine e opzioni;

– contratti su tassi di cambio e tassi di interesse;

– valori mobiliari;

7. partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

8. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

9. servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

10. gestione e consulenza nella gestione di patrimoni;

11. custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Prevede inoltre l’art. 1 del decreto che il ministero del Tesoro con riferimento ai soggetti previsti alla lettera e) «stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato».

Il decreto precisa infine che l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria. Viene così chiaramente circoscritto l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 87/1992 e conseguentemente meglio precisato quello relativo al D.Lgs. n. 127/1991.

Sul piano sostanziale, e per quanto attiene alla sola configurazione di gruppo, oggetto di questo capitolo, si rileva che la disciplina speciale del D.Lgs. n. 87/1992 contiene in materia alcune differenze sostanziali rispetto alla normativa generale del D.Lgs. n. 127/1991:

a) innanzitutto è considerato capogruppo, ai fini della normativa sul bilancio consolidato, l’ente creditizio o finanziario (come definito al punto 2 sopra) capogruppo ai fini della vigilanza ai sensi del D.Lgs. del 20 novembre 1990, n. 356;

b) esiste poi l’obbligo del consolidamento degli enti creditizi e finanziari che, anche in assenza di legami partecipativi, operano secondo una direzione unitaria, ovvero hanno gli organi amministrativi composti in maggioranza dalle medesime persone, ovvero sono diretti in maniera unitaria da un terzo soggetto controllante (persona fisica, impresa od ente diverso da ente creditizio e finanziario, impresa ed ente costituito in altro paese).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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