Il D.Lgs. n. 127/1991 non esprime altra nozione di gruppo se non quella implicita nella definizione dell’obbligo di consolidamento di tutte le imprese controllate (artt. 25 e 26 ) ad esclusione di quelle la cui attività abbia caratteri tali da inficiare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato nel suo complesso (art. 28 ).
Pur se l’obbligo di consolidamento prescinde dalla sussistenza o meno di un «gruppo» nel senso accolto dalla dottrina aziendalistica e dalla professione contabile internazionale si ritiene che tali nozioni di gruppo possano costituire un utile quadro di riferimento concettuale. Per questioni di carattere sistematico, tale trattazione è preceduta dalla nozione di controllo assunta dal legislatore a base dell’obbligo di consolidamento e da altre nozioni, quali il collegamento e la direzione unitaria, che costituiscono un importante corollario alla tematica del gruppo di imprese.